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Modificazione della circoscrizione territoriale delle provincie di Parma, Pavia e Piacenza

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. L'articolo 1 del R. decreto legislativo 24 settembre 1923, n. 2076, e' sostituito col seguente:
«Il comune di Bardi e la parte del territorio del comune di Boccolo dei Tassi comprendente le frazioni di Boccolo dei Tassi, Santa Giustina, Faggio e Pione, sono staccati dalla provincia di Piacenza ed aggregati alla provincia di Parma (1° circondario).
«La frazione Boccolo dei Tassi e' aggregata al comune di Bardi. Le frazioni Santa Giustina, Faggio e Pione sono costituite in Comune autonomo denominato Pione, con capoluogo nella frazione omonima.
«La parte del territorio del comune di Boccolo dei Tassi comprendente la frazione Montereggio e le localita' Le Moline, Castello, La Ca', Fornelli, Ca' dei Ratti, Piano dei Molini, Ca' dell'Oste, Peche, Orlandazzo, Manfredello, Sidoli e la dorsale ovest della costa della Strinata sino allo spartiacque, e' aggregata al comune di Farini d'Olmo in provincia di Piacenza.
«La parte del territorio del comune di Boccolo dei Tassi comprendente la frazione Cassimoreno e le localita' Camerano, Le Sese, I Roffi, Lago del Gallinaccio ed Il Laghetto, e' aggregata al comune di Ferriere in provincia di Piacenza».1

Art. 2

1. Sono aggregati alla provincia di Pavia, circondario di Voghera, i comuni di Zavattarello, Romagnese e Ruino, esclusa la parte del territorio del comune di Ruino compresa tra il confine col comune di Trebecco ed il margine esterno, verso nord-ovest, della strada provinciale Stradella-Zavattarello, che viene aggregata al comune di Trebecco, in provincia di Piacenza.

Art. 3

1. Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, sara' provveduto all'esatta delimitazione dei confini indicati agli articoli precedenti, al riparto delle attivita' e passivita' fra gli enti interessati, nonche' a quant'altro occorre per l'esecuzione della presente legge, anche per quanto riflette la competenza degli uffici governativi in ordine alla sistemazione del regime fluviale e forestale del bacino della Val Tidone.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.