Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il cittadino che intende accettare, all'estero o nel Regno, un impiego od una carica di carattere pubblico da un Governo estero o da un ente che ne sia diretta emanazione o da un istituto od ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi, deve farne preventiva notificazione al R. Ministero degli affari esteri, od alla competente autorita' diplomatica italiana, qualora egli risieda all'estero, precisando l'indole e le condizioni dell'impiego o della carica.
Art. 2
1. Il Regio Governo puo' inibire al cittadino di assumere l'impiego o la carica di cui all'art. 1 della presente legge, e puo', ove l'abbia assunto, intimargli di abbandonarlo.
Art. 3
1. Il provvedimento col quale il Governo inibisce l'assunzione o intima al cittadino di abbandonare l'impiego o l'incarico non e' motivato e non puo' dar luogo ad alcun gravame ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.
Art. 4
1. Il disposto dell'art. 8, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, si applica anche nei casi di impieghi o cariche conferiti da enti che siano diretta emanazione di Governo estero, o da un istituto o ufficio pubblico internazionale, a cui lo Stato italiano non partecipi.
Art. 5
1. I cittadini attualmente investiti, senza autorizzazione del Regio Governo, d'impiego o di carica di carattere pubblico, come dalle disposizioni che precedono, sono tenuti a fare la notificazione prescritta dall'art. 1, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, alle Regie autorita' diplomatiche e consolari del luogo ove risiedono all'estero o al Regio Ministero degli affari esteri e ad ottemperare alle decisioni che loro fossero notificate.
2. Ai medesimi sono applicabili le sanzioni stabilite nell'articolo precedente.
Art. 6
1. Rimane fermo l'art. 8, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per cio' che riguarda il servizio militare presso Potenza estera.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.