Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree e di ascensori in servizio pubblico
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Alla concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie), in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose si provvede, prima dell'inizio dei lavori, sentita, se del caso, la Commissione istituita con il regio decreto 17 gennaio 1926, e con l'osservanza delle seguenti norme.
2. Qualora la linea si svolga integralmente nell'ambito del territorio di un Comune la concessione e' accordata dal sindaco del Comune interessato, previa conforme deliberazione del Consiglio comunale.
3. Qualora la linea si svolga tra piu' Comuni, facenti parte della medesima Provincia, la concessione e' accordata dal presidente della Giunta provinciale, previa conforme deliberazione del Consiglio provinciale, adottata dopo aver preso conoscenza dei pareri dei Consigli comunali dei Comuni interessati.
4. Qualora la linea si estenda al territorio di piu' Province, la concessione e accordata dal Ministero dei trasporti, previo parere dei Consigli provinciali interessati.
Art. 2
1. Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilita' per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano le disposizioni di legge che regolano le espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.
2. Il concessionario ha diritto a passare sulle proprieta' altrui con le funi delle vie funicolari aeree; l'indennita' da corrispondere al proprietario dei fondi servienti sara' da determinarsi in corrispondenza alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitu' secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.
3. Per le concessioni accordate con provvedimento provinciale o comunale la dichiarazione di pubblica utilita', ove occorra, agli effetti di quanto previsto nei precedenti commi, e' emessa dal prefetto della Provincia.
Art. 3
1. Alle funivie destinate a servire Comuni isolati o che facilitino comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie, tramviarie o lacuali, o che comunque rivestano carattere di notevole interesse pubblico, potra' essere accordata una sovvenzione dello Stato, sempreche' si verifichino le condizioni di cui all'art. 34 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
2. La sovvenzione e' determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta in annualita' posticipate non superiori a 30 il cui valore attuale, determinato in base al saggio d'interesse di cui all'art. 4 del R. decreto 2 agosto 1929, n. 2150, non potra' mai superare la meta' del presunto costo d'impianto.
3. A tali annualita' sono applicabili le disposizioni degli articoli 37 e 38 del testo unico sopracitato.
4. Nel caso che sia accordata la sovvenzione il Regio decreto di concessione sara' emesso su conforme parere del Consiglio di Stato, di concerto col Ministro delle finanze.
Art. 4
1. La concessione delle funivie non potra' avere una durata superiore ad anni quaranta, salvo che per le funivie le quali facciano parte integrante ovvero siano impiantate a complemento di ferrovie o tramvie extraurbane, nel qual caso la scadenza della concessione della funivia potra' coincidere con la scadenza della concessione della ferrovia o tramvia extraurbana alla quale la funivia e' collegata.
2. Per il primo decennio di esercizio potra' essere accordato al concessionario il privilegio esclusivo, giusta l'art. 49 del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
Art. 5
1. La concessione di funivie che facciano parte integrante di nuove ferrovie di interesse regionale o locale avra' luogo in base ad un unico piano finanziario complessivo comprendente anche le previsioni di esercizio.
2. Nella lunghezza sussidiabile della ferrovia non dovra' computarsi quella della funivia. Quando pero' la sovvenzione massima complessiva assegnabile alla ferrovia in base alle leggi vigenti non fosse sufficiente a coprire il deficit risultante dal piano finanziario, la sovvenzione complessiva stessa potra' essere aumentata di una quota non superiore alla annualita' posticipata necessaria per ammortizzare la spesa d'impianto della funivia in un periodo uguale alla durata della sovvenzione assegnabile alla ferrovia ed in base al saggio d'interesse usato nel piano finanziario.
Art. 6
1. Alla scadenza della concessione gli impianti costituenti funivie comunque sussidiate dallo Stato, passeranno gratuitamente in proprieta' del Comune o del consorzio di Comuni interessati i quali potranno esercitarli, previa nuova concessione governativa che non potra' eccedere la durata di anni venti, salvo rinnovo.
2. Per le funivie impiantate senza sussidio statale, il Governo potra' alla scadenza della concessione rilasciare ai concessionari una nuova concessione per una durata non eccedente i venti anni sempre che gli impianti corrispondano alle accertate necessita' del traffico.
Qualora il concessionario non richieda, o non ottenga dal Governo una nuova concessione per continuare l'esercizio, e' data facolta' ai Comuni o ai consorzi di Comuni interessati di acquistare gli impianti a prezzo di stima per esercitarli in base a concessione governativa da rilasciarsi ai sensi del primo comma del presente articolo.
3. In nessuno dei casi suaccennati potra' essere accordato alcun sussidio a carico dello Stato. Quando trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extraurbane saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per le medesime.
Art. 7
1. Il concessionario sara' tenuto al trasporto gratuito della corrispondenza postale nei limiti di peso che verranno stabiliti nel disciplinare di concessione.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 11 LUGLIO 1980, N. 7533
Art. 9
1. Le funivie sono soggette ad un annuo contributo da versarsi allo Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza e che verra' fissato con l'atto di concessione.
Art. 10
1. In quanto non e' diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tramvie extra urbane e di cui al testo unico approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni.
Art. 11
1. Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle funicolari aeree private, anche se in servizio di consorzi di utenti, destinate al trasporto di prodotti agrari ed industriali.