Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Nessuna denominazione puo' essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Societa' storica del luogo o della regione.
Art. 2
1. Nessuna strada o piazza pubblica puo' essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
Art. 3
1. Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente puo' essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.
2. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, ne' a quelli dedicati nelle chiese a dignitari. ecclesiastici od a benefattori.
Art. 4
1. Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della Famiglia Reale, ne' ai caduti in guerra o per la causa nazionale.
2. E' inoltre in facolta' del Ministro per l'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.
Art. 5
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengono al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione per quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal Ministro per l'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti, a spese dell'Amministrazione inadempiente.
2. In caso di rimozione di un nome recente, sara' di preferenza ripristinato quello precedente e quello tra i precedenti che si ritenga piu' importante rispetto alla topografia o alla storia.
Art. 6
1. Nulla e' innovato al R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Fedele.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.