Trattamento economico agli ufficiali ammiragli e generali ed ai capitani di vascello e colonnelli della Regia marina collocati in ausiliaria a loro domanda
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9