Costituzione del comune di Pompei
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Con le zone di territorio del comune di Scafati, appartenente alla provincia di Salerno, e dei comuni di Boscoreale, Gragnano e Torre Annunziata, appartenenti alla provincia di Napoli, comprese entro i limiti indicati nell'art. 2, e' costituito il comune di «Pompei», il quale viene assegnato alla provincia di Napoli.
Art. 2
1. I confini del Comune predetto sono stabiliti come segue:
a) a nord: la via Spinelli, dall'incontro con la via Portella, e la via Grotta fino all'incontro con la via Ponte Zappello;
b) a ovest: la via Ponte Zappello, la via Sant'Antonio, il fosso della Bonifica del Sarno e la via Petraro sino allo incontro con la via Lattaro;
c) a sud: la via Lattaro e la via Calvanese;
d) a est: il tratto dell'attuale confine tra Gragnano e Lettere e tra Gragnano e Scafati dalla via Fusaro al fiume Sarno, il fiume stesso sino alla via Astolelle, detta via sino al canale Bottaro, il canale medesimo sino al limite occidentale della proprieta' comunale di Scafati, adiacente al fabbricato del Laboratorio dei tabacchi, il limite predetto sino alla via vicinale parallela al viale dell'Istituto dei tabacchi, la stessa via vicinale sino alla strada Napoli-Salerno, la via Crapolla, una linea congiungente tale via con il canale del Sarno nel punto d'incontro con la via Portella, e, infine, quest'ultima via sino all'incrocio con la via Spinelli.
Art. 3
1. Al comune di Scafati e' aggregata parte del territorio spettante al comune di Lettere anteriormente alla pubblicazione della legge 25 giugno 1925, n. 1136, fino a raggiungere, verso mezzogiorno, la linea formata dalla via Fusaro, dal Fosso del Mulino, dalla via Cappella, dal tratto superiore della via Portale e dalla via Paludicella.
2. E' inoltre aggregata al comune di Scafati parte del territorio appartenente al comune di Angri, fino a raggiungere, verso oriente, la linea seguente: la strada Angri-Lettere, a partire dall'imbocco della via Paludicella, la via Tora, il tronco superiore della via Pizzone-Salice, la strada Napoli-Salerno fino all'imbocco della via Fosso di Bagni, la via medesima sino al punto d'incontro dei due canali di bonifica, il canale piu' prossimo al Sarno sino alla via Orta Longa ed il tronco superiore di tale via fino al fiume predetto.
Art. 4
1. Con decreti del Ministro per l'interno sara' approvata la pianta particolareggiata delle linee di confine stabilite dalla presente legge e sara' provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati.
2. Contro i decreti suddetti non e' ammesso gravame, ne' in via amministrativa, ne' in via giurisdizionale.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.