Condono a favore dei Comuni delle Provincie venete e di Mantova delle quote di spese da essi tuttora dovute al Tesoro dello Stato per spedalita' dipendenti dal ricovero dei rispettivi malati poveri negli ospedali austro-ungarici
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9