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Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie

Testo vigente

Titolo I. Della repressione delle violazioni delle leggi finanziarie in generale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 9

1. Per le violazioni delle leggi finanziarie che costituiscono contravvenzione, commesse da chi e' soggetto all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o vigilanza e' obbligata, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma, pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, purche' la violazione riguardi disposizioni che la detta persona era tenuta a fare osservare.

2. Le leggi concernenti i singoli tributi determinano quali siano le disposizioni, in esse stabilite, che la persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o vigilanza e' tenuta a fare osservare alla persona sottoposta.

3. Qualora anche la persona preposta risulti insolvibile, si procede contro il condannato alla conversione della pena dell'ammenda in quella dell'arresto, secondo le norme del Codice penale.

Art. 10

1. Per le contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato, le provincie, i comuni e gli altri enti pubblici, qualora sia pronunciata condanna contro chi ne abbia la rappresentanza o sia con essi in rapporto di dipendenza, gli enti predetti sono obbligati, in caso di insolvibilita' del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.