Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni previste nell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9