diritto.io

Temporanea deroga, in favore degli ufficiali della Regia aeronautica i quali si trovino in determinate condizioni, alle disposizioni previste nell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, che detta norme sulla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

Testo vigente