Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio
Testo vigente
Capo I. Modificazioni al Titolo V del Libro I del Codice civile IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL CAPO I
Art. 1
IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 2
IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 3
IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 4
IL REGIO DECRETO 30 MARZO 1942, N. 318 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Capo II. Disposizioni relative ai matrimoni celebrati davanti i ministri del culto cattolico.
Art. 5
1. Il matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico, secondo le norme del diritto canonico, produce, dal giorno della celebrazione, gli stessi effetti del matrimonio civile, quando sia trascritto nei registri dello stato civile secondo le disposizioni degli articoli 9 e seguenti.
Art. 6
1. Le pubblicazioni debbono essere fatte a norma degli articoli 70 e seguenti del Codice civile e degli articoli 65 e seguenti del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.
2. La richiesta delle pubblicazioni, oltre che dalle persone indicate nell'art. 73 del Codice civile, deve esser fatta anche dal parroco, davanti al quale il matrimonio sara' celebrato.
Art. 7
1. Trascorsi tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, l'uffiziale dello stato civile, ove non gli sia stata notificata alcuna opposizione e nulla gli consti ostare al matrimonio, rilascia un certificato, in cui dichiara che non risulta l'esistenza di cause, le quali si oppongano alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.
2. Qualora gli sia stata notificata opposizione a norma dell'art. 89 del Codice civile, l'uffiziale dello stato civile non puo' rilasciare il certificato e deve comunicare al parroco la opposizione.
3. L'autorita' giudiziaria decide sull'opposizione soltanto quando questa sia fondata su alcuna delle cause indicate negli articoli 56 e 61 prima parte del Codice civile. In ogni altro caso pronuncia sentenza di non luogo a deliberare.4
Art. 8
1. Il ministro del culto, davanti al quale e' celebrato il matrimonio, deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile.
2. L'atto di matrimonio e' compilato immediatamente dopo la celebrazione, in doppio originale. Uno di questi viene subito trasmesso all'uffiziale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio e' stato celebrato e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.
Art. 9
1. L'uffiziale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni:
1) il nome e cognome, l'eta' e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;
2) il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;
3) la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;
4) il luogo e la data in cui segui' la celebrazione del matrimonio;
5) il nome e cognome del parroco o di chi altri per lui abbia assistito alla celebrazione del matrimonio.
2. L'uffiziale dello stato civile deve dare avviso al procuratore del Re nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R. decreto 15 novembre 1865 per l'ordinamento dello stato civile.
Art. 10
1. Se l'atto di matrimonio non sia stato trasmesso in originale, ovvero se questo non contenga le indicazioni prescritte dall'art. 9 e la menzione dell'eseguita lettura degli articoli 130, 131 e 132 del Codice civile prescritta dall'articolo 8, l'uffiziale dello stato civile sospende la trascrizione e rinvia l'atto per la sua regolarizzazione.
2. Quando l'atto sia regolare, la trascrizione deve essere eseguita entro ventiquattro ore dal ricevimento, e nelle successive ventiquattro ore deve esserne trasmessa notizia al parroco, con l'indicazione della data, in cui e' stata effettuata.
Art. 11
1. La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.