Disposizioni per l'applicazione del Concordato dell'1l febbraio 1929 tra la Santa Sede e l'Italia, nella parte relativa al matrimonio
Testo vigente
Art. 11
1. La trascrizione dell'atto riconosciuto regolare deve essere eseguita, quando sia stato rilasciato il certificato di cui all'art. 7, anche se l'uffiziale dello stato civile abbia notizia di qualcuna delle circostanze indicate nell'articolo seguente, ma in tal caso egli deve prontamente informarne il procuratore del Re, il quale, ove occorra, provvede a norma dell'art. 16.
Art. 12
1. Quando la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dal rilascio del certificato di cui all'art. 7, si fa egualmente luogo alla trascrizione, tranne nei casi seguenti:
1° se anche una sola delle persone unite in matrimonio risulti legata da altro matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;
2° se le persone unite in matrimonio risultino gia' legate tra loro da matrimonio valido agli effetti civili, in qualunque forma celebrato;
3° se il matrimonio sia stato contratto da un interdetto per infermita' di mente.4
Art. 18
1. Se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione puo' aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
2. A questo scopo l'uffiziale dello stato civile, oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterra' opportune, affigge alla porta della casa comunale avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con l'indicazione delle generalita' degli sposi, della data, del luogo di celebrazione e del ministro del culto davanti al quale e' venuta.
3. L'avviso restera' affisso per dieci giorni consecutivi, durante i quali possono opporsi alla trascrizione del matrimonio per una delle cause indicate nel precedente art. 12, coloro che, a norma del Codice civile, avrebbero potuto fare opposizione al matrimonio.
4. L'opposizione sospende la trascrizione ed e' regolata dalle disposizioni degli articoli 89 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili.
Art. 14
1. La trascrizione dell'atto di matrimonio che per qualsiasi causa sia stata omessa puo' essere richiesta in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, quando le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione del matrimonio e non siano venute meno successivamente.
2. La trascrizione puo' essere richiesta anche nel caso preveduto nel n. 3 dell'art. 12, se la coabitazione continuo' per tre mesi dopo revocata l'interdizione.12
3. Qualora la trascrizione sia richiesta trascorsi i cinque giorni dalla celebrazione, essa non pregiudica i diritti legittimamente acquisiti dai terzi.
Art. 15
1. Se l'uffiziale dello stato civile non creda di poter procedere alla trascrizione, si osserva la disposizione dell'art. 75 del Codice civile.
Art. 16
1. La trascrizione del matrimonio puo' essere impugnata per una delle cause menzionate nell'art. 12 della presente legge.
2. A tali impugnazioni si applicano le disposizioni degli articoli 104, 112, 113 e 114 del Codice civile.3
Art. 17
1. La sentenza del tribunale ecclesiastico, che pronuncia la nullita' del matrimonio, o il provvedimento, col quale e' accordata la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, dopo che sia intervenuto il decreto del Supremo Tribunale della Segnatura, preveduto dall'art. 34 del Concordato dell'11 febbraio 1929, fra l'Italia e la Santa Sede, sono presentati in forma autentica alla Corte di appello della circoscrizione a cui appartiene il Comune, presso il quale fu trascritto l'atto di celebrazione del matrimonio.
2. La Corte di appello, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio, rende esecutiva la sentenza o il provvedimento di dispensa dal matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico e trascritto nel registro dello stato civile e ne ordina l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.55
Art. 18
1. La disposizione dell'art. 116 del Codice civile e' applicabile anche nel caso di annullamento della trascrizione del matrimonio, e in quello in cui, a sensi del precedente articolo 17, venga resa esecutiva la sentenza che dichiari la nullita' del matrimonio celebrato davanti al ministro del culto cattolico.
Art. 19
1. Le disposizioni del Codice civile relative alla separazione dei coniugi restano ferme anche per i matrimoni celebrati davanti un ministro del culto cattolico, quando siano stati trascritti.
2. In pendenza del giudizio di nullita' davanti i tribunali ecclesiastici, puo' essere richiesta al tribunale civile la separazione temporanea dei coniugi a norma dell'art. 115 del Codice civile. La domanda puo' essere proposta dal pubblico ministero, se ambedue i coniugi o uno di essi sia minore di eta'. La sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata, e' comunicata all'autorita' ecclesiastica.
Capo III. Disposizioni generali e transitorie.
Art. 20
1. Agli effetti dell'art. 124 del Codice civile e' parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio del certificato di cui all'art. 7.
2. Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del Codice civile l'uffiziale dello stato civile, che ometta di eseguire prontamente la trascrizione dell'atto di matrimonio, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge, o che esegua la trascrizione quando questa non sia ammessa.
Art. 21
1. La trascrizione del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico anteriormente all'entrata in vigore della presente legge puo' essere disposta dalla Corte di appello su ricorso di entrambe le parti, con ordinanza pronunziata in camera di consiglio, dopo di aver accertato che al tempo del matrimonio sussistevano le condizioni richieste dal Codice civile per contrarre matrimonio, e che posteriormente non siasi verificata alcuna delle circostanze indicate nel precedente art. 12.
2. Operata la trascrizione, gli effetti civili del matrimonio si producono dal giorno della medesima.
Art. 22
1. Nel caso, in cui sia stata o venga pronunziata la nullita' del matrimonio celebrato davanti un ministro del culto cattolico prima dell'attuazione della presente legge, la sentenza produce il suo effetto anche riguardo al matrimonio civile contratto fra le stesse persone, quando, osservate le formalita' di cui all'art. 17 della presente legge, la Corte di appello, su domanda di una delle parti, abbia accertato che la nullita' fu pronunziata per una causa ammessa anche nel Codice civile.
2. La dispensa dal matrimonio rato e non consumato, quando siano osservate le formalita' di cui al medesimo art. 17, produce, sulla domanda di ambedue le parti, lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra le stesse persone prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 23
1. Nulla e' innovato alla delegazione contenuta nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, anche per le norme relative al matrimonio.
2. La presente legge andra' in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini. - Rocco.
Visto, il guardasigilli: Rocco.