Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e' presieduto dal Ministro per le finanze, che in caso di assenza sara' sostituito dal Sottosegretario di Stato.
2. Il Consiglio e' composto:
1) del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
2) di un funzionario designato dal Ministro per le finanze tra i dirigenti dei servizi della previdenza;
3) del direttore generale del Tesoro;
4) del ragioniere generale dello Stato o di un suo rappresentante;
5) di un altro funzionario estraneo alla Cassa depositi e prestiti e agli Istituti di previdenza designato dal Ministro per le finanze;
6) del direttore generale dell'amministrazione civile;
7) del direttore generale della sanita' pubblica;
8) del direttore generale dell'istruzione elementare;
9) di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;
10) di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.
3. Sono membri aggregati del Consiglio due rappresentanti degli iscritti agli Istituti di previdenza, designati dal Ministro per le corporazioni tra gli iscritti medesimi, essi interverranno nelle adunanze in cui si debbano deliberare gli assegni di riposo a carico degli Istituti suddetti e le spese di amministrazione di questi ultimi.
4. I membri del Consiglio che non vi siano chiamati per la carica sono nominati ogni quadriennio con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze; quelli gia' nominati per il quadriennio 1927-1930 restano in funzione sino al termine di tale periodo.
Art. 2
1. E' soppressa l'indennita' di carica e di rappresentanza al presidente.
2. Il Ministro per le finanze nominera' i segretari del Consiglio e stabilira' le spese tutte di qualsiasi specie, necessarie per il funzionamento di esso, a carico dei bilanci della Cassa, delle gestioni e degli Istituti annessi.
Art. 3
1. Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pensioni, indennita' e assegni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti restano modificate nel senso che sono riservate al Ministro per le finanze le decisioni gia' demandate alla carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta.
2. Il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, istitutivo della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, e' modificato nel senso che s'intende eliminata la carica stessa dall'elenco dei componenti il relativo Consiglio di amministrazione; ed eguale modificazione e' recata alle disposizioni di leggi e decreti concernenti altri consessi.
Art. 4
1. E' abrogato il R. decreto 21 novembre 1926, n. 1967.
2. Le disposizioni precedentemente emanate restano in vigore in quanto non contrastino con la presente legge.
Art. 5
1. La presente legge andra' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 giugno 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.