Approvazione dei seguenti Atti internazionali stipulati in Ginevra fra l'Italia ed altri Stati: 1° Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione. Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927; 2° Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con Dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928; 3° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928; 4° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Sono approvati i seguenti Atti internazionali stipulati a Ginevra fra l'Italia ed altri Stati:
1° Convenzione internazionale per l'abolizione dei divieti e delle restrizioni all'importazione ed all'esportazione, Protocollo relativo e Dichiarazione annessa, stipulati l'8 novembre 1927;
2° Accordo complementare alla Convenzione di cui sopra e Protocollo relativo con Dichiarazione annessa, stipulati l'11 luglio 1928;
3° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle pelli e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928;
4° Accordo internazionale concernente l'esportazione delle ossa e Protocollo relativo, stipulati l'11 luglio 1928.
Art. 2
1. Ciascuno degli Atti di cui all'articolo precedente entrera' in vigore alle condizioni ed alla data previste dalle apposite clausole degli Atti stessi.
Art. 3
1. Il Governo del Re avra' facolta' di stabilire, con apposito provvedimento e con dichiarazione da farsi al Segretariato generale della Societa' delle Nazioni all'atto del deposito delle ratifiche o posteriormente, se la Convenzione internazionale di cui al n. 1 dell'art. 1 dovra' o no essere applicata anche alle Colonie ed ai Possedimenti italiani.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 giugno 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi - Martelli.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.