Passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della marina a quella del Ministero della pubblica istruzione
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE.
RE D'ITALIA
Il Senato e la Cautela dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il Regio istituto superiore navale di Napoli e gli Istituti nautici dipendenti dal Ministero della marina passano nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione.
Art. 2
1. Al Ministero della pubblica istruzione competono tutte le facolta' spettanti, in virtu' delle disposizioni vigenti o di convenzioni, al Ministero della marina circa gli Istituti di cui al precedente articolo, nonche' la vigilanza sugli Istituti nautici non governativi sottoposti a quella del Ministero della marina.
Art. 3
1. Tutti i fondi compresi, sia nella parte ordinaria sia in quella straordinaria, ancorche' in conto residui, dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, stanziati per gli Istituti di cui all'art. l, saranno trasportati, anche se non costituiscano separati capitoli di spesa, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per la marina. Il patrimonio immobiliare degli Istituti predetti e quanto e' ad essi assegnato di fabbricati e di terreni, di suppellettile scientifica, tecnica, didattica e libraria, rimane integralmente destinato al servizio degli Istituti medesimi.
Art. 4
1. Per il funzionamento dei servizi inerenti all'amministrazione degli istituti di cui all'art. 1 e' autorizzato il distacco al Ministero della pubblica istruzione del personale addetto all'Ufficio istruzione nautica del Ministero della marina.
2. Il distacco del personale predetto presso il Ministero della pubblica istruzione cessera' con l'attuazione delle tabelle organiche di cui al successivo art. 5.
Art. 5
1. Con decreto Reale, da emanarsi su proposta dei Ministri per la pubblica istruzione e per la marina, di concerto con quello per le finanze, sara' provveduto alle variazioni delle tabelle organiche del personale delle Amministrazioni centrali della pubblica istruzione e della marina.
2. I posti da aumentare nel ruolo del Ministero della pubblica istruzione dovranno corrispondere, cosi' nel complesso come nei singoli gradi, al numero di quelli che, per effetto del passaggio dei funzionari di cui all'art. 4, si sopprimeranno nel ruolo del Ministero della marina.
Art. 6
1. Il Consiglio superiore dell'istruzione nautica e la Giunta di esso sono soppressi. Le attribuzioni relative sono trasferite al Consiglio superiore di pubblica istruzione, nel quale all'atto del trapasso verra' creata una sesta sezione composta di 5 membri.
2. I membri della sezione predetta saranno scelti due fra rappresentanti del Ministero della marina, due fra industriali e uno fra il personale direttivo o insegnante dei Regi istituti di cui all'art. 1.
3. In seno alla sezione e' costituito un Comitato esecutivo composto del presidente della sezione e di due consiglieri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione.
4. Al Comitato sono deferite tutte le attribuzioni attualmente spettanti alla Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione nautica.
Art. 7
1. Le norme di esecuzione della presente legge saranno emanate con decreto Reale di concerto tra il Ministro per la pubblica istruzione e quello per la marina. E' abrogata ogni disposizione contraria a quelle contenute nella presente legge, la quale entrera' in vigore a decorrere dal 16 ottobre 1929.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data. a Roma, addi' 8 luglio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.