Forma degli ordini di pagamento e compilazione ed emanazione dei testi unici delle disposizioni legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Alle spese da erogarsi dai funzionari delegati sara' provveduto, in sostituzione dei mandati di anticipazione e a disposizione ora in uso, e con effetto dal prossimo esercizio finanziario, mediante ordini di accreditamento sui quali i funzionari stessi disporranno i pagamenti con titoli intestati ai creditori, ovvero, nei limiti autorizzati, i prelevamenti a proprio favore, per i pagamenti da eseguire direttamente.
Art. 2
1. Il Governo del Re - sentiti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti - provvedera' a formare ed approvare, con le integrazioni e con gli emendamenti riconosciuti opportuni, i testi unici coordinati delle disposizioni di legge e di regolamento, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' generale dello Stato, in vigore a norma del R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, e successive disposizioni, e della presente legge, dopo aver udita una Commissione di tre senatori e tre deputati, nominati dai presidenti delle rispettive Assemblee.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1° maggio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.