Modificazioni al R. decreto legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei magazzini generali
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. I magazzini generali, autorizzati a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, possono istituire, previa l'autorizzazione ai sensi del decreto stesso, succursali per il deposito delle sole merci nazionali e nazionalizzate sempre quando ne sia dimostrata l'opportunita' nell'interesse della produzione e dei traffici locali.
2. La relativa domanda, corredata della pianta generale e particolare dei locali destinati a succursali, nonche' della perizia sulla idoneita' dei locali stessi, vistata dall'ufficio del Genio civile, deve essere diretta al Ministero delle corporazioni pel tramite del Consiglio provinciale dell'economia, il quale esprimera' esplicito parere sulla richiesta istituzione.
3. L'autorizzazione all'esercizio delle succursali puo' essere revocata a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 1° luglio 1926.
Art. 2
1. Il Ministro per le corporazioni puo' autorizzare il funzionamento delle succursali senza che siano state osservate le formalita' di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, ed in seguito ad eventuali accertamenti sulla necessita' del funzionamento stesso, valendosi anche di propri funzionari.
2. Le spese per gli accertamenti di cui al precedente comma sono a carico dei magazzini generali.
Art. 3
1. L'amministrazione dei magazzini generali e delle succursali dovra' essere unica. Le fedi di deposito e le note di pegno sulle merci depositate nelle succursali dovranno essere unicamente emesse dalla sede principale.
Art. 4
1. Il Ministro per le corporazioni puo', quando lo ritenga opportuno, accertare a mezzo dei propri funzionari il regolare andamento dei magazzini generali.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 maggio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Bottai - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.