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Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. I Comitati tecnici provinciali, istituiti dall'art. 6 del decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, stabiliscono i criteri direttivi dei progetti di massima delle opere da eseguirsi a cura diretta dello Stato per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per la bonifica idraulica, ivi comprese le opere complementari, e per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse quando nei relativi programmi prevalgano le opere anzidette, a termini dell'art. 7 del decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753.

2. Resta salvo l'esame dei progetti di massima da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. I progetti esecutivi, quando l'importo di essi non superi, le L. 200.000, sono approvati in linea tecnica, con semplice visto, dai Comitati tecnici provinciali che ne accertano la rispondenza ai criteri direttivi prefissi.

4. I progetti d'importo superiore alle L. 200.000 e quelli delle opere da eseguire in concessione, qualunque sia la spesa prevista, sono sottoposti al Comitato il quale accerta, su rapporto del Genio civile e della Milizia nazionale forestale, secondo la rispettiva competenza, l'attendibilita' delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi.

Art. 2

1. I progetti esecutivi, la cui approvazione in linea tecnica non spetti ai Comitati provinciali, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e, nei limiti territoriali del Magistrato alle acque, al Comitato tecnico-amministrativo esistente presso il Magistrato stesso.

2. Di tale Comitato son chiamati a far parte un delegato del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'ispettore agrario regionale, previsto dal decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, due direttori di cattedre ambulanti di agricoltura un direttore di stazione agraria e un esperto forestale designati dal Sottosegretario per la bonifica integrale, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.1

3. Sugli affari che rientrano nella competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale, il Consiglio superiore e il Comitato tecnico-amministrativo deliberano su relazione di una Commissione relatrice della quale deve far parte un membro agrario o forestale, secondo la natura dell'argomento. Nei casi di minore importanza, potra' riferire il solo membro agrario o forestale.

Art. 3

1. Le disposizioni dell'ultimo capoverso dell'art. 1 e quelle dell'art. 2 si applicano anche all'esame delle domande di contributo governativo nella spesa degli acquedotti rurali.

Art. 4

1. L'ispettore agrario regionale si pronuncia in sede consultiva sulle domande di contributo statale nella spesa delle seguenti opere, previo parere del Genio civile sul merito dei progetti:

  1. 1° opere d'irrigazione a servizio di piu' aziende;

  2. 2° opere di provvista d'acqua potabile a servizio di piu' aziende;

  3. 3° strade interpoderali;

  4. 4° borgate rurali;

  5. 5° fabbricati rurali isolati, quando l'importo' di essi superi la somma che sara' indicata per ciascuna zona con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5

1. L'ispettore agrario regionale si pronuncia pure in sede consultiva, con facolta' di Sentire il Genio civile, sulle domande di contributi e di premi:

  1. 1° per opere di sistemazione agraria, a sensi della legge 16 giugno 1927, n, 1042;

  2. 2 ° per opere d'irrigazione a sevizio di una sola azienda;

  3. 3° per i fabbricati rurali quando l'importo sia inferiore alla somma stabilita a termini del n. 5 del precedente articolo 4;

  4. 4° per dissodamento di terreni;

  5. 5° per trasformazioni fondiarie nell'Agro romano, da sussidiarsi con i fondi della Cassa di colonizzazione.

2. L'ispettore inoltre si pronunzia, sempre in sede consultiva:

  1. 1° sulle domande di contributo nell'interesse sui mutui per fabbricati rurali;

  2. 2° sulle domande di mutuo per bonificamento agrario, a norma delle leggi sul bonificamento agrario dell'Agro romano.

3. Nei limiti di valore che saranno fissati dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'ispettore e' competente ad accertare la rispondenza tecnica e la convenienza economica dei progetti di opere di miglioramento agrario quando l'attuazione dei progetti stessi debba essere finanziata, in esecuzione dei Regi decreti-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, e 26 febbraio 1928, n. 410, e della legge 27 giugno 1929, n. 1108, da enti ed istituti diversi da quelli indicati nell'art. 22, 2° comma, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

4. L'accertamento predetto e l'approvazione data dall'ispettore con visto in calce a ciascun progetto, valgono ad attestare, in linea tecnica, la concedibilita' del mutuo agrario e del beneficio, ad esso concesso, del concorso statale negli interessi.

Art. 6

1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce l'importo massimo delle opere per le quali l'ispettore puo' direttamente provvedere alla concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, ad eccezione di quelli previsti al n. 5 dell'art. 5 che sono sempre accordati direttamente dal Ministero.

2. Lo stesso Ministro stabilisce annualmente il limite complessivo di somma, entro il quale ciascun ispettore regionale puo' disporre pagamenti di contributi, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato.

3. I provvedimenti di concessione di contributi sono comunicati dall'ispettore alla ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del controllo prescritto dagli articoli 50 e 55 del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2440.2

Art. 7

1. Gli ispettori agrari partecipano, con voto consultivo, ai Consigli di amministrazione degli istituti speciali di credito di cui all'art. 14 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che esercitano il credito agrario nella circoscrizione dell'Ispettorato.

2. Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sara' designato l'ispettore agrario che deve partecipare al Consiglio di quegli istituti che esercitano la loro attivita' in piu' regioni.

Art. 8

1. Fino a quando saranno mantenuti gli uffici decentrati per le opere pubbliche, previsti dai decreti-legge 7 febbraio 1926, n. 192, 7 luglio 1925, n. 1173, e 15 agosto 1925, n. 1636, le disposizioni dell'art. 2 si applicheranno anche ai Comitati tecnico-amministrativi presso l'Ispettorato per la Maremma toscana, i Provveditorati alle opere pubbliche dell'Italia Meridionale e delle Isole e l'Alto Commissariato per la provincia di Napoli.

2. La composizione del Comitato presso l'Alto Commissariato per la provincia di Napoli resta pero' ferma, con la sola aggiunta dell'ispettore agrario regionale per la Campania, che ha pure la veste di delegato del Sottosegretariato per la bonifica integrale, ai fini dell'art. 4 del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726.

3. Per i Comitati degli altri uffici decentrati il Sottosegretariato determina a quale dei membri agrari spetti la qualifica di delegato.

Art. 9

1. Le disposizioni della presente legge avranno effetto dal giorno della pubblicazione di essa nella Gazzetta Ufficiale del Regno, ad eccezione di quelle degli articoli 4, 5, 6 e 7 che entreranno in vigore dal 1° luglio 1930.

2. In dipendenza dell'entrata in vigore delle nuove norme si intenderanno abrogate le disposizioni esistenti che siano con esse incompatibili o che regolino la stessa materia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 giugno 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Acerbo - Di Crollalanza.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.