Estensione agli ufficiali della Milizia nazionale forestale delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul matrimonio e sulla costituzione della relativa dote, in vigore per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9