Approvazione della Convenzione relativa all'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione per l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a Ginevra tra l'Italia ed altri Stati il 26 settembre 1927.
Art. 2
1. La presente legge entrera' in vigore tre mesi dopo il deposito delle ratifiche della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a S. Anna di Valdieri, addi' 18 luglio 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE.
Grandi - Bottai - Rocco.
Visto, il guardasigilli: Rocco.