Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Ferme restando le disposizioni dell'art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, chiunque, benche' fornito di passaporto, nell'espatriare si sottrae ai controlli prescritti dalle leggi e dai regolamenti per gli emigranti, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L.
2. 1000.1
Art. 2
1. Chiunque in qualsiasi modo agevola l'emigrazione di un cittadino in contravvenzione alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini dell'autorita' competente e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 1000 a 5000.1
2. La reclusione non e' inferiore a tre mesi e la multa a L. 2000:
1° se il colpevole abbia agito per motivi di lucro;
2° se il fatto si riferisca a donne, od a minori.
3. Se il reato sia commesso da cinque o piu' persone associate la reclusione e' da uno a cinque anni e la multa da L. 3000 a 6000.
Art. 3
1. Chiunque riceve danaro od altra utilita', ovvero ne accetta la promessa, come compenso per procurare od agevolare illecitamente l'espatrio ad un cittadino che intende emigrare, e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 2000.
2. Alla stessa pena saggiace colui che ha dato o promesso il danaro od altra utilita'.
Art. 4
1. Chiunque, al fine di lucro, procura in qualsiasi modo un atto di chiamata od una proposta di contratto di lavoro per l'estero ad un cittadino che intende emigrare o si intromette per ottenere dalle autorita' competenti il rilascio del passaporto o di altro documento di espatrio ad un emigrante, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a L. 1000. Le somme riscosse a titolo di compenso sono sequestrate ed in caso di condanna il giudice deve ordinane la confisca.
Art. 5
1. Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicita', eccita l'emigrazione di cittadini italiani, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 1000.
2. Se il fatto sia commesso per motivi di lucro ovvero con notizie o indicazioni false, la reclusione non e' inferiore a due mesi e la multa a L. 500.
3. Se concorrono entrambe le circostanze previste nel precedente capoverso, la reclusione e' da tre mesi a due anni e la multa da L. 1000 a 3000.
Art. 6
1. Chiunque con manifesti, circolari, guide, pubblicazioni e con qualsiasi mezzo di pubblicita', diffonde nel Regno notizie o indicazioni false concernenti l'emigrazione e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a L. 1000.
Art. 7
1. Chiunque, mediante false notizie, induce un cittadino ad emigrare o ad avviarsi a un Paese estero diverso da quello dove intendeva emigrare o induce un emigrante a prendere imbarco in porti esteri e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L.
1000.
2. Le stesse pene si applicano a chiunque col pretesto di rendere possibile ad un emigrante di entrare in un Paese estero al quale non sia legittimamente autorizzato a recarsi lo induce o lo aiuta a dirigersi in Paese diverso.
Art. 8
1. Chiunque conduce o manda all'estero a scopo di lavoro un minore degli anni 18 senza che sia sottoposto alla visita medica e fornito del libretto prescritto dalle leggi sul lavoro dei fanciulli e' punito con la multa da L. 200 a 500.
Art. 9
1. Chiunque conduce o manda all'estero un minore degli anni 18 al fine d'impiegarlo in mestieri girovaghi e industrie dichiarate dannose o pericolose alla salute dalle leggi e dai regolamenti, e' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 1000 a 3000.
Art. 10
1. Chiunque, senza esservi autorizzato a norma delle leggi e dei regolamenti, si intromette, a fine di lucro, fra un emigrante ed un vettore od un suo rappresentante per la conclusione del contratto di trasporto e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.
2. Qualora il fatto, anche senza fine di lucro, sia commesso da chi occupa un ufficio od un impiego in una impresa avente fra i suoi scopi il trasporto di emigranti od e' comunque interessato in una di tali imprese, l'arresto non e' inferiore ad un mese e l'ammenda a L.
500.
Art. 11
1. Il rappresentante di vettore di emigranti, che non tiene regolarmente numerati e firmati in ciascun foglio dall'ispettore della emigrazione i registri prescritti dal regolamento od omette di annotarvi o vi annota inesattamente i compensi per qualsiasi titolo riscossi in relazione agli imbarchi da lui procurati, e' punito con l'ammenda da L. 500 a 2000.