Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
Art. 6
1. Il diploma di erborista viene rilasciato dalle Scuole di erboristeria presso le Scuole di farmacia universitarie, a chi, avendo frequentato gli appositi corsi di studio, da stabilirsi con il regolamento di cui all'art. 2, abbia superato gli esami finali.
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
Art. 8
2. In caso di recidiva, la pena e' aumentata sino alla meta' e si fa luogo alla sospensione dall'esercizio della professione, per la durata da uno a sei mesi.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 21 MAGGIO 2018, N. 75