Riordinamento dell'istruzione media tecnica
Testo vigente
Capo I. Dei fini e dell'ordinamento dell'istruzione media tecnica.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della Nazione e viene impartita:
1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali, di avviamento al lavoro, regolati dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379;
2° nelle scuole tecniche;
3° nelle scuole professionali femminili;
4° nelle scuole di magistero professionale per la donna;
5° negli istituti tecnici (corso inferiore e corso superiore).
2. Al perfezionamento degli operai provvedono i corsi per maestranze.
3. Gli istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° sono, nella presente legge, complessivamente indicati con l'espressione: «scuole ed istituti d'istruzione tecnica».
Art. 2
1. Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche.
2. Le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti stessi.
3. Le scuole tecniche, le scuole professionali femminili, le scuole di magistero professionale per la donna e i corsi superiori degli istituti tecnici debbono avere a piena disposizione aziende, officine, laboratori di esercitazione pratica, in relazione ai fini propri di ciascun istituto.
Art. 3
1. Le scuole ed istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° dell'articolo 1 sono Regi, allorche' come tali vengono istituiti nelle forme stabilite dall'articolo 22.
2. Essi sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
3. Il Ministro per l'educazione nazionale puo', in qualsiasi tempo, disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle scuole e degli istituti predetti. La stessa facolta' compete anche al Ministro per le finanze relativamente alla gestione amministrativa-contabile.
4. Ciascuna Regia scuola o Regio istituto e' amministrato da un Consiglio di amministrazione.
5. Le attribuzioni che, a termini delle leggi vigenti, sono conferite ai Regi provveditorati agli studi per gli istituti di istruzione media sono estese anche alle scuole ed istituti di istruzione tecnica, salve sempre quelle spettanti, ai sensi di legge, ai Consigli di amministrazione.
6. COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 489.
Art. 4
1. Le Regie scuole ed i Regi istituti d'istruzione tecnica sono regolati dalle disposizioni della presente legge e da quelle del proprio statuto.
Art. 5
1. La durata dell'insegnamento nelle scuole tecniche e' di due o tre anni, secondo le particolari esigenze dell'attivita' cui la scuola e' indirizzata.
2. Nelle scuole professionali femminili e' di tre anni.
3. Nelle scuole di magistero professionale per la donna e' di due anni.
4. Negli istituti tecnici e' di otto anni, suddivisi in due corsi quadriennali, uno inferiore e uno superiore.
5. I due corsi di istituto tecnico costituiscono un tutto unico ed inscindibile.
6. La durata dei corsi per maestranze e' determinata, caso per caso, in rapporto alle esigenze delle attivita' cui il corso e' indirizzato, col decreto che ne autorizza l'istituzione.
Art. 6
1. La scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento al lavoro e contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo della economia nazionale.
2. Essa puo' essere a indirizzo:
1) agrario;
2) industriale e artigiano;
3) commerciale.
3. Nella scuola ad indirizzo agrario, si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica agraria, economia, computisteria rurale, industrie agrarie, agrimensura, disegno relativo, zootecnia, legislazione rurale, religione.
4. Nella scuola ad indirizzo industriale e artigiano si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura, fascista), matematica, elementi di fisica, di chimica, di elettrotecnica, meccanica, macchine, tecnologia, disegno professionale, religione.
5. Nella scuola ad indirizzo commerciale si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio, pratica commerciale, merceologia, scienze naturali, fisica, lingua straniera, altra lingua straniera, calligrafia, dattilografia, stenografia, religione.
6. Per ciascun indirizzo si possono costituire delle specializzazioni, le quali sono, di regola, le seguenti:
7. Per le scuole ad indirizzo agrario:
1) viticoltura ed enologia;
2) orticoltura;
3) zootecnia e caseificio;
4) olivicoltura e oleificio.
8. Per le scuole ad indirizzo industriale:
1) falegnami ebanisti;
2) meccanici;
3) edili;
4) tessili;
5) minatori.
9. Le scuole tecniche per meccanici possono avere un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni:
1) elettricisti;
2) chimici;
3) meccanici agrari;
4) montatori motoristi;
5) meccanici per industrie alimentari (molini, pastifici, panifici);
6) radio-elettricisti;
7) conduttori termici.
10. Le specializzazioni previste dal presente articolo potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.
Art. 7
1. La scuola professionale femminile ha lo scopo di preparare le giovinette all'esercizio delle professioni proprie della donna e al buon governo della casa.
2. Nella scuola professionale femminile si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, nozioni di contabilita', scienze naturali, merceologia, disegno, nozioni di storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori donneschi, lingua straniera, religione.
Art. 8
1. La scuola di magistero professionale per la donna ha lo scopo di dare la preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dei lavori femminili o della economia domestica.
2. In essa si insegnano: italiano, storia, geografia, pedagogia, scienze naturali, merceologia, disegno, storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori femminili, nozioni di agraria, lingua straniera, religione.
3. Gli orari ed i programmi sono diversamente fissati per le alunne che aspirano all'insegnamento di lavori femminili e per quelle che aspirano all'insegnamento dell'economia domestica.
Art. 9
1. L'istituto tecnico ha lo scopo di preparare all'esercizio di alcune professioni e all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative nel campo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio.
2. Il corso inferiore (1° quadriennio) e' ad indirizzo generico; il corso superiore (2° quadriennio) e' costituito da una o piu' delle seguenti sezioni:
1) agraria;
2) industriale;
3) nautica;
4) commerciale;
5) per geometri.
3. Il corso inferiore e la sezione o le sezioni del corso superiore, ordinati in unico istituto, assumono la denominazione di Istituto tecnico agrario, industriale, nautico, commerciale, per geometri, a seconda della sezione o delle sezioni del corso superiore esistenti nell'istituto.
4. La sezione agraria del corso superiore dell'istituto tecnico puo' avere indirizzi specializzati, i quali sono, di regola, i seguenti:
a) viticoltura ed enologia;
b) olivicoltura ed oleificio;
e) frutticoltura, orticoltura e giardinaggio:
d) zootecnia e caseificio;
e) agricoltura coloniale;
f) economia montana;
g) tabacchicoltura e tabacchificio.
5. La sezione industriale del corso superiore dell'istituto tecnico ha indirizzi specializzati che sono, di regola, i seguenti:
a) meccanici elettricisti;
b) minerari;
e) tessili e tintori;
d) edili;
e) chimici;
f) radio-tecnici.
6. La sezione nautica del corso superore dell'istituto tecnico segue una o piu' delle specializzazioni seguenti:
a) capitani;
b) macchinisti;
c) costruttori.
7. Le specializzazioni sopra indicate per la sezione agraria possono anche attuarsi mediante corsi della durata di un anno aggiunti alla sezione agraria non avente indirizzo specializzato.
8. Presso la sezione industriale dell'istituto tecnico possono istituirsi corsi di perfezionamento.
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816.6
10. Le specializzazioni e i corsi di cui ai tre comma precedenti potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.
Art. 10
1. Nell'istituto tecnico inferiore si insegnano: lingua Italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista, matematica, scienze naturali, disegno, una lingua straniera, stenografia, religione.
Art. 11
1. Nella sezione agraria dell'istituto tecnico si insegnano: lettere italiane, storia, geografia, matematica, fisica, agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilita' agraria, zootecnia, scienze naturali, patologia vegetale, chimica generale inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie, meccanica agraria, elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, elementi di diritto agrario, religione.
2. Nelle sezioni agrarie ad indirizzo specializzato, in aggiunta alle suddette materie, s'insegnano:
3. Per la viticoltura e l'enologia:
4. Chimica viticolo-enologica, viticoltura, enologia, economia viticolo-enologica, meccanica viticolo-enologica, patologia viticolo-enologica, zimotecnia, costruzioni enologiche, legislazione enotecnica, commercio viticolo-enologico.
5. Per l'olivicoltura e l'oleificio:
6. Olivicoltura, oleificio, tecnologia, chimica olearia, meccanica e costruzioni olearie, economia rurale, estimo, contabilita' e legislazione in rapporto all'olivicoltura e all'oleificio, patologia dell'olivo.
7. Per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio:
8. Frutticoltura, orticoltura, giardinaggio, architettura, impianto e governo dei giardini, parchi pubblici e privati, patologia ed entomologia orticole, costruzioni orticole, economia orticola, tecnologia orticola, allevamento degli animali da cortile e da uccelliera.
9. Per la zootecnia ed il caseificio:
10. Anatomia, fisiologia e igiene degli animali domestici, ezoognosia, zootecnia, batteriologia, caseificio, meccanica, costruzioni zootecniche e casearie, legislazione speciale zootecnico-casearia, contabilita' speciale zootecnico-casearia.
11. Per l'economia montana:
12. Economia montana, industria lattiera e casearia, culture irrigue, complementi di zootecnia ed igiene del bestiame, eziologia e profilassi delle malattie del bestiame, complementi di costruzioni e nozioni sulle bonifiche.
13. Per l'agricoltura coloniale:
14. Agricoltura coloniale, litografia e patologia delle piante coloniali, tecnologia dei prodotti coloniali, economia rurale coloniale, zoologia speciale agraria coloniale, zootecnia coloniale ed igiene del bestiame, igiene coloniale e pronto soccorso, lingua inglese o spagnuola o araba.
15. Per la tabacchicoltura e il tabacchificio:
16. Botanica e patologia del tabacco, coltivazione e tecnologia del tabacco, estimo, legislazione e contabilita' in rapporto alla tabacchicoltura, produzione, economia e commercio del tabacco.
17. Gli stessi gruppi di materie proprie delle singole specializzazioni si insegnano nei corsi specializzati aggiunti, a norma del quart'ultimo comma dell'articolo 9, a sezioni agrarie non aventi indirizzo specializzato.