Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi
Testo vigente
Titolo I. Vigilanza sui vivai, sugli stabilimenti di selezione di semi e sulla importazione di piante, parti di piante e semi.
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
Art. 2
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Art. 3
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Art. 4
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Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 8
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Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 AGOSTO 2005, N. 214
Titolo II. Operazioni e Consorzi di difesa delle coltivazioni.
Art. 10
1. I proprietari di terreni, i conduttori a qualunque titolo, i coloni e tutti gli altri comunque interessati all'azienda, quando vi siano piante attaccate da malattia o insetti diffusibili, possono riunirsi, per l'opera di difesa, in consorzi volontari, comunali, intercomunali e provinciali, temporanei o permanenti.
2. Tali Consorzi possono essere riconosciuti con decreto del prefetto, inteso il parere del commissario provinciale per le malattie delle piante e della Sezione agraria e forestale del Consiglio provinciale dell'economia.
3. In caso di Consorzi intercomunali costituiti fra Comuni appartenenti a Provincie diverse, il riconoscimento di cui al precedente comma sara' fatto dal prefetto della Provincia in cui si abbia la maggiore superficie agraria consorziata, su parere delle rispettive istituzioni agrarie di cui al comma anzidetto.
4. Del riconoscimento del Consorzio deve essere data comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 11
1. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, udito il Comitato per la difesa contro le malattie delle piante, puo':
a) rendere obbligatoria l'applicazione dei rimedi contro le malattie delle piante coltivate e l'impiego di mezzi di lotta contro insetti e gli altri nemici delle stesse, disponendo l'esecuzione delle operazioni a spese degli inadempienti e dei ritardatari;
b) ordinare la costituzione di consorzi obbligatori fra i proprietari di terreni, conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda, tenuti a compiere l'opera di difesa contro determinate malattie delle piante coltivate, ed insetti o altri nemici delle stesse.