Approvazione dell'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1° luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanita' rilasciati dalle Autorita' competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo italo-francese stipulato mediante scambio di note il 1° luglio 1931 per il riconoscimento reciproco dei certificati di origine e di sanita', rilasciati dalle Autorita' competenti dei due Stati, per l'importazione e il commercio delle ostriche dall'uno all'altro dei due Paesi.
Art. 2
1. La presente legge avra' effetto dalla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 31 marzo 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Grandi - Mosconi - Bottai.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.