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Approvazione della Convenzione per l'assetto edilizio dell'Universita' di Roma

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' approvata e resa esecutiva, in ogni sua parte, la Convenzione stipulata in Roma il 4 aprile 1932-X tra lo Stato e gli enti ed istituti nella Convenzione stessa indicati, relativa alla costituzione di un Consorzio autonomo per il completamento dell'assetto edilizio e l'arredamento della Regia universita' di Roma.

Art. 2

1. I contributi degli enti ed istituti partecipanti al Consorzio, giusta l'art. 1 della Convenzione approvata colla presente legge, sono versati allo Stato, negli importi ed alle scadenze previste nella Convenzione medesima.

2. Detti versamenti saranno imputati ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Art. 3

1. La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza e' autorizzata ad anticipare, nei quattro esercizi finanziari dal 1932-33 al 1935-36, la somma di L. 70.000.000, occorrente al Consorzio per l'assetto edilizio della Regia universita' di Roma ai fini per cui il Consorzio stesso e' stato costituito, valendosi dei fondi da essa amministrati, ivi compresi quelli degli istituti di previdenza di cui ha la gestione.

2. Le somministrazioni sulla somma anzidetta saranno fatte dalla Cassa depositi e prestiti, a richiesta del Consorzio per l'assetto edilizio dell'Universita' di Roma, in conformita' agli ordinativi che rilascera' il Ministero dell'educazione nazionale in base ai certificati dei lavori ed agli altri documenti del caso.

3. Tali somministrazioni saranno fatte a rate mensili, per un importo complessivo non superiore a venti milioni annui, per ciascuno dei primi tre esercizi finanziari, e a dieci milioni per l'ultimo esercizio 1935-36.

4. La somma che in ciascun esercizio non sara' chiesta alla Cassa verra' conglobata in quella che si maturera' successivamente.

5. L'ammontare delle anticipazioni dovra' ammortizzarsi, a decorrere dal 1° gennaio 1933, con annualita', comprensive della quota di capitale e dei relativi interessi nella ragione del 6 per cento, da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti entro il 30 giugno di ogni anno.

6. Tali annualita' saranno inscritte, per un periodo di dieci anni, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale, a decorrere dall'esercizio finanziario 1932-1933.

Art. 4

1. Sulle somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti, prima che abbia inizio l'ammortamento dell'anticipazione, verranno calcolati gli interessi nella predetta misura del 6 per cento, a credito della Cassa depositi e prestiti, dal giorno della somministrazione al 31 dicembre successivo, e tali interessi verranno compensati con quelli da liquidarsi, fino alla integrale somministrazione dell'anticipazione, a debito della Cassa stessa, sulle somme rimaste da somministrare alla fine di ogni anno, dopo iniziato l'ammortamento.

2. Il credito, per interessi, verra' portato in diminuzione dell'annualita' dovuta per l'anno successivo.

3. Gli interessi sulle somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti sono a carico dello Stato.

Art. 5

1. Le somme che la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad anticipare, ai sensi dell'art. 3, verranno accreditate in un apposito conto corrente da istituirsi presso la Cassa stessa, a cui viene affidato il servizio di cassa del Consorzio.

2. Per la tenuta di tale conto corrente valgono le modalita' e le norme stabilite dal capo I, sezione III, del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, numero 1058.

3. I prelevamenti da questo conto corrente saranno disposti dal predetto Consorzio per l'assetto edilizio dell'Universita' di Roma, in base a richieste firmate dal presidente del Consorzio stesso.

Art. 6

1. Per le eventuali espropriazioni di aree o di fabbricati, occorrenti per la sistemazione edilizia affidata al Consorzio, sono applicabili le norme per l'attuazione del piano regolatore della citta' di Roma.

Art. 7

1. Gli istituti di credito che partecipano al Consorzio, sono, per quanto concerne i contributi da essi sottoscritti, esonerati dall'osservanza dei limiti stabiliti, per la erogazione degli utili, dall'art. 16 della legge 28 dicembre 1927, n. 2587.

2. La Cassa nazionale per le assicurazioni sociali e' autorizzata a partecipare al Consorzio, apportandovi la somma di L. 1.000.000.

Art. 8

1. Le spese inerenti alla esecuzione di quanto e' disposto nella presente legge, da determinarsi dal Ministro per l'educazione nazionale, saranno a carico del conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti, di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 9

1. Con decreti del Ministro per le finanze sara' provveduto alle necessarie variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 giugno 1932 - Anno X
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Mosconi - Giuliano.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.