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Ricostituzione del comune di Villa San Giovanni

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Villa San Giovanni, Cannitello, Campo di Calabria e Fiumara, con i territori ad essi pertinenti all'entrata in vigore del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195, sono staccati dal comune di Reggio Calabria e costituiti in unico comune con capoluogo e denominazione «Villa San Giovanni».12

Art. 2

1. Gli organici del personale per il comune di Villa San Giovanni saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto di Reggio Calabria, salva l'approvazione del Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 22 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399.

2. A coprire i posti di organico sara', per quanto possibile, assunto per chiamata personale del comune di Reggio Calabria. In caso di contestazioni, sara' provveduto con decreto del prefetto.

Art. 3

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli organici del personale del comune di Reggio Calabria dovranno essere riveduti, allo scopo di adeguare il numero dei posti, gli stipendi, i salari e gli assegni di qualsiasi specie all'importanza delle singole mansioni ed alle effettive esigenze dei servizi.

2. Al personale predetto, che sia dispensato dal servizio e non venga assunto dal comune di Villa San Giovanni, sara' fatto il trattamento stabilito nell'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 4

1. Contro i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e' ammesso ricorso soltanto per legittimita' al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

Art. 5

1. Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, sara' provveduto a quant'altro occorra per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.