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Ricostituzione dei comuni di Limosano e di Sant'Angelo Limosano (Campobasso)

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Limosano e Sant'Angelo Limosano, in provincia di Campobasso, sono ricostituiti in Comuni autonomi con il territorio a ciascuno di essi pertinente al momento dell'entrata in vigore del R. decreto 21 giugno 1928, n. 1689, col quale i due enti furono riuniti nell'unico comune di Limosano.

Art. 2

1. Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.