Esecutorieta' della Convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in Roma, tra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione con dichiarazione annessa, stipulata in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, il 6 settembre 1932, per la notificazione degli atti in materia civile e commerciale.
Art. 2
1. La presente legge entrera' in vigore ai termini ed alle condizioni previsti dall'articolo 5 della Convenzione di cui all'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.