Approvazione degli Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati fra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati, tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931:
1° Convenzione per la unificazione internazionale delle segnalazioni stradali (con un Allegato);
2° Convenzione per il regime fiscale delle automobili estere (con un Allegato ed un Protocollo annesso);
3° Accordo fra le Autorita' doganali per facilitare l'accertamento dei trittici non scaricati o smarriti.
Art. 2
1. La presente legge entrera' in vigore nei termini ed alle condizioni previsti dagli articoli 11-12, 14-15 e III rispettivamente degli Accordi di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'articolo precedente.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 15 giugno 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Jung - Gazzera - Di
Crollalanza - Ciano
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
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I testi degli Accordi verranno pubblicati in foglio di supplemento alla Gazzetta Ufficiale portante la stessa data e lo stesso numero.