Ricostituzione dei comuni di Sant'Agapito e di Longano in provincia di Campobasso
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Sant'Agapito e Longano, in provincia di Campobasso, sono staccati dal comune di Isernia e ricostituiti in Comuni autonomi, con il territorio a ciascuno di essi pertinente prima dell'entrata in vigore del R. decreto 21 giugno 1928, n. 1599, col quale i due enti furono aggregati ad Isernia.
Art. 2
1. Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.