Costituzione del Parco nazionale del Circeo
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Allo scopo di tutelare e migliorare la flora e la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonche' le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio compreso entro i confini indicati nell'annessa carta topografica, e' dichiarato « Parco Nazionale del Circeo ».
Art. 2
1. La gestione tecnica ed amministrativa del Parco nazionale del Circeo e' affidata all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le norme per essa vigenti.
2. Il servizio di sorveglianza e' affidato alla Milizia forestale.
Art. 3
1. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del Parco.
2. Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli articoli 112, 113 e 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 4
1. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, il perimetro del parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi, la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.
2. Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati ed assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.
Art. 5
1. Agli effetti di cui all'art. 1, nel territorio del Parco sono vietati:
a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento, per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) l'esecuzione di tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra;
e) la caccia e la pesca, salvo particolari concessioni da rilasciarsi dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali con le norme ed i limiti da determinarsi nel regolamento.
Art. 6
1. Le concessioni di caccia e di pesca sono soggette al pagamento di un diritto che sara' fissato dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali all'atto della concessione ed in relazione alla importanza ed alla durata di questa.
2. Per il pagamento di detto diritto saranno seguite le stesse modalita' vigenti in materia per l'Azienda di Stato per le foreste demaniali.
3. Nella concessione dei detti permessi si avra' speciale riguardo ai proprietari dei terreni compresi ed annessi al Parco.
Art. 7
1. Per i divieti delle lettere b), c), d) dell'art. 5, ai proprietari dei terreni verra' corrisposto un adeguato compenso, da determinarsi d'accordo con l'Azienda di Stato per le foreste demaniali e, in mancanza, da una Commissione di arbitri nominati: uno dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, uno dal proprietario, ed uno dal pretore del luogo.
2. Gli arbitri decideranno come amichevoli compositori.
Art. 8
1. Per le violazioni ai divieti stabiliti nell'art. 5 si applica la pena dell'ammenda fino a lire tremila, con l'obbligo, contro i trasgressori, di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate.
Art. 9
1. Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente e' ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.
Art. 10
1. E' istituita una Commissione denominata «Commissione consultiva del Parco nazionale del Circeo» la quale formulera' proposte sull'attivita' di carattere scientifico attinenti alla flora, fauna, formazioni geologiche, bellezze naturali e sullo sviluppo del turismo, da svolgere nel Parco per meglio raggiungere le finalita' della sua costituzione.
2. Sulle proposte formulate dalla Commissione consultiva decide il Ministro per l'agricoltura e foreste.
3. Sulle materie di carattere tecnico la Commissione esprime il proprio parere in quanto richiesto dal Ministro per l'agricoltura e foreste.
Art. 11
1. La Commissione di cui all'articolo precedente sara' nominata con decreto Reale e sara' costituita da un professore di zoologia, un professore di botanica, un professore di geologia e da un esperto in materia, tutti designati dal Ministro per l'agricoltura e foreste; da un rappresentante designato dal Ministro per l'educazione nazionale, dal comandante la Legione della Milizia nazionale forestale di Aquila, dal commissario governativo per l'Agro Pontino, da un rappresentante dell'Ente nazionale per le industrie turistiche, uno del Touring Club e dall'ufficiale amministratore del Parco.