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Tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Il lavoro delle donne e dei fanciulli alla dipendenza di datori di lavoro e' disciplinato dalle norme della presente legge.

2. Tali norme debbono essere osservate anche nei riguardi degli allievi e delle allieve dei laboratori scuola eserciti con fine di speculazione.

3. Dette norme non si applicano nei riguardi:

  1. a) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori domestici inerenti al normale svolgimento della vita della famiglia;

  2. b) della moglie, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro, quando siano con lui conviventi ed a suo carico e salvi i casi previsti dagli articoli 6, 11 e 12;

  3. c) delle donne e dei fanciulli lavoranti al proprio domicilio, salvo il disposto dell'art. 5;

  4. d) delle donne occupate negli uffici dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

  5. e) delle donne e dei fanciulli occupati in aziende dello Stato, quando da disposizioni legislative o regolamentari sia prescritto un regime non inferiore a quello stabilito dalla presente legge;

  6. f) delle donne e dei fanciulli addetti a lavori agricoli, salvo il disposto dell'art. 11;

  7. g) dei fanciulli occupati a bordo delle navi;

  8. h) del personale femminile religioso addetto agli Istituti pubblici di assistenza e di beneficenza.

Art. 2

1. Il Ministro per le corporazioni puo' estendere l'applicazione, in tutto o in parte, delle disposizioni della presente legge ai laboratori-scuola che non siano eserciti con fine di speculazione, tenendo conto della durata del lavoro manuale, delle condizioni in cui esso si svolge e delle esigenze dell'insegnamento professionale.

2. Per i laboratori-scuola eserciti direttamente dagli Istituti di beneficenza il provvedimento ministeriale e' emanato di concerto con il Ministro per l'interno.

3. Il Ministro per le corporazioni, udite le competenti Associazioni sindacali, puo' limitare, in tutto o in parte, l'applicazione delle disposizioni della presente legge per singole aziende, quando i lavori, cui e' addetto il fanciullo o la donna, non siano faticosi o pericolosi, si svolgano in ambienti igienici e non siano di lunga durata.4

Art. 3

1. Salvo una diversa specificazione si intendono:

  1. a) per «fanciulli» le persone di ambo i sessi che non hanno compiuto i 15 anni;

  2. b) per «donne minorenni» quelle che, compiuti i 15 anni, non hanno compiuto i 21 anni.

2. Gli esercenti di laboratori-scuola sono considerati datori di lavoro.

Art. 4

1. Si presumono addetti al lavoro le donne, i fanciulli, ed i minori, di cui agli articoli seguenti, che si trovino nei luoghi di lavoro ai quali e' applicabile la presente legge, a meno che non venga giustificata la loro presenza con motivi attendibili.

2. La giustificazione deve essere data dal datore di lavoro.

Art. 6

1. E' vietato adibire:

  1. a) i minori di anni 16 nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie ove non esiste trazione meccanica, nonche' le donne di qualsiasi eta' nei lavori sotterranei delle cave, miniere e gallerie anche se esista trazione meccanica;

  2. b) i minori di anni 16 nel sollevamento di pesi e nel trasporto di pesi, su carriole e su carretti a braccia a due ruote, quando tali lavori si svolgono in condizioni di speciale disagio o pericolo; nei lavori di carico e scarico dei forni delle zolfare di Sicilia;

  3. c) le donne minorenni nei lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione e delle macchine che sono in moto, nonche' nei lavori pericolosi, faticosi od insalubri che saranno determinati a norma dell'art. 10 della presente legge;

  4. d) i minori degli anni 16, nelle sale cinematografiche, nella preparazione di spettacoli cinematografici od in rappresentazioni date in qualunque luogo pubblico od esposto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche aventi scopi educativi.

2. Tuttavia il prefetto, quando vi sia l'assenso scritto del genitore o del tutore, puo' autorizzare l'occupazione di uno o piu' fanciulli, anche se di eta' inferiore ai 12 anni, nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici che non abbiano luogo in ore avanzate della notte od in localita' insalubri o pericolose, subordinando tale autorizzazione all'osservanza di condizioni idonee a garantire la salute e la moralita' del fanciullo;5

  1. e) i minori degli anni 16 anche da parte dei rispettivi genitori, ascendenti e tutori, nei mestieri girovaghi di qualunque natura;

  2. f) i minori degli anni 18 nella somministrazione al minuto di bevande alcooliche.

3. In quest'ultimo caso il prefetto, per ragioni di moralita' e di ordine pubblico, puo' estendere il divieto alle donne di qualsiasi eta'.

4. Il divieto, di cui al comma f), di adibire minori di anni 18 alla somministrazione al minuto di bevande alcooliche, non si applica alla moglie, ed ai parenti ed affini non oltre il terzo grado del datore di lavoro con lui conviventi ed a suo carico;

  1. g) i minori degli anni 18, nella manovra e nel traino dei vagonetti.

Art. 8

1. I fanciulli e le donne minorenni non possono essere addetti al lavoro ove non risulti, in base a certificato medico, che sono sani e adatti al lavoro.

2. Qualora il sanitario ritenga che non siano fisicamente idonei a tutti o ad alcuni dei lavori di cui agli articoli 10 e 11, dovra' specificare nel certificato medico i lavori ai quali non possono essere addetti.

3. Non possono essere addetti al lavoro fanciulli e donne minorenni che non siano forniti di un libretto di lavoro, le cui norme saranno determinate dal Ministro per le corporazioni con apposito decreto, e nel quale sara' inserita fra gli altri elementi la scheda sanitaria.

Art. 9

1. Gli ufficiali sanitari sono tenuti ad eseguire le visite mediche ed a rilasciare gratuitamente i certificati previsti dal precedente articolo.

2. Possono essere autorizzati dal Ministro per le corporazioni ad eseguire visite ed a rilasciare certificati, egualmente senza spesa, anche i medici dell'Opera nazionale maternita' ed infanzia ed i medici di istituzioni assistenziali.

Art. 10

1. Con decreto Reale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio nazionale delle corporazioni, saranno determinati i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali e' vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne e' consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

Art. 11

1. I carichi, di cui possono essere gravati i fanciulli, i minori degli anni diciassette e le donne di qualunque eta' adibiti ai lavori di trasporto e sollevamento di pesi, anche se inerenti ai lavori agricoli, non possono superare i seguenti limiti:

  1. a) trasporto a braccia od a spalla:

    1. 1) maschi sotto ai 15 anni, chilogrammi 15;

    2. 2) maschi dal 15 ai 17 anni, chilogrammi 25;

    3. 3) femmine sotto ai 15 anni, chilogrammi 5;

    4. 4) femmine dai 15 ai 17 anni, chilogrammi 15;

    5. 5) femmine sopra i 17 anni, chilogrammi 20;

  2. b) trasporto con carretti a tre od a quattro ruote su strada piana: otto volte i pesi indicati alla lettera a), compreso il peso del veicolo;

  3. c) trasporto con carretti su guide di ferro: 20 volte i pesi indicati alla lettera a) compreso il peso del veicolo.

2. Per quanto riguarda le donne in istato di gravidanza si applica il divieto prescritto dall'articolo 13 della legge sulla tutela della maternita' delle lavoratrici.