Ricostituzione del comune di Chiauci in provincia di Campobasso
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il comune di Chiauci, aggregato con R. decreto 15 dicembre 1927, n. 2474, a quello di Pescolanciano, e' ricostituito nei limiti della circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto anzidetto.
Art. 2
1. Il prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera', in esecuzione della presente legge, al regolamento dei rapporti fra i comuni di Pescolanciano e di Chiauci.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Solmi.