Costituzione del «Parco nazionale dello Stelvio»
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Allo scopo di tutelare e migliorare la flora, di incrementare la fauna e di conservare le speciali formazioni geologiche, nonche' le bellezze del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo, il territorio delimitato in rosso nell'annessa carta topografica, comprendente i gruppi montani dell'Ortles e Cevedale e che confina: a nord con l'Adige; a est con il Monte Marco ed il passo di Rabbi; a sud con il Monte Sole, Peio ed il Corno dei Tre Signori; e ad ovest con la strada dello Stelvio ed il confine svizzero fino a Pontevilla, e' dichiarato «Parco nazionale dello Stelvio».
Art. 2
1. La gestione tecnica ed amministrativa del «Parco nazionale dello Stelvio» e' affidata alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, con le norme per essa vigenti.
2. Il servizio di sorveglianza e' affidato alla Milizia forestale.
Art. 3
1. L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del Parco.
2. Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli articoli 112, 113 e 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Art. 4
1. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il perimetro del Parco potra' essere esteso ai terreni limitrofi la cui aggregazione risulti necessaria al raggiungimento dei fini di cui all'art. 1.
2. Detti terreni potranno anche essere acquistati, espropriati od assunti in temporanea gestione, con le norme di cui all'articolo precedente.
Art. 5
1. Fermo restando quanto e' disposto dalle leggi e dai regolamenti forestali, nel territorio del Parco - agli effetti di cui all'art. 1 - sono vietati:
a) la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche da determinarsi col regolamento per le quali non sia applicabile la legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) l'esecuzione dei tagli boschivi e la raccolta di specie vegetali non espressamente autorizzate nei modi che saranno stabiliti dal regolamento;
c) l'esercizio del pascolo non autorizzato come sopra;
d) l'apertura e l'esercizio di cave di pietrame non autorizzati come sopra.
Art. 6
1. Per le violazioni ai divieti stabiliti dall'art. 5 si applica la pena dell'ammenda fino a L. 3000, con l'obbligo, contro i trasgressori di rimettere in pristino, a loro spese, le bellezze naturali manomesse od alterate.
Art. 7
1. Per le contravvenzioni indicate nell'articolo precedente e' ammessa l'oblazione secondo le norme stabilite per le contravvenzioni alle leggi forestali.
Art. 8
1. E' istituita una Commissione denominata «Commissione consultiva del Parco nazionale dello Stelvio», la quale formulera' proposte sulle attivita' di carattere scientifico attinenti alla flora, fauna, formazioni geologiche, bellezze naturali e sullo sviluppo del turismo, da svolgere nel Parco per meglio raggiungere le finalita' della sua costituzione.
2. Sulle proposte formulate dalla Commissione consultiva decide il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
3. Sulle materie di carattere tecnico la Commissione esprime il proprio parere in quanto richiesto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Art. 9
1. La Commissione di cui all'articolo precedente sara' nominata con decreto Reale e sara' costituita:
a) da un professore di zoologia, da un professore di botanica, da un ufficiale della Milizia forestale e da un esperto in materia, tutti designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;
b) da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;
c) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni, da scegliersi tra i membri del Comitato geologico;
d) da un rappresentante del Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;
e) da un rappresentante del Touring Club Italiano;
f) da un rappresentante del Club Alpino Italiano;
g) dai presidi delle Amministrazioni provinciali di Trento, Bolzano e Sondrio;
h) dall'ufficiale della Milizia forestale amministratore del Parco.
Art. 10
1. La Commissione si riunira' a Roma dietro invito che, di volta in volta, sara' emanato dal Sinistro per l'agricoltura e per le foreste.
2. Presidente della Commissione e' il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il quale potra' delegare a rappresentarlo il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste.
3. Il vice presidente verra' eletto in seno alla Commissione stessa e durera' in carica due anni.
4. Segretario della Commissione e' l'ufficiale della Milizia forestale amministratore del Parco.
5. I componenti la Commissione dureranno in carica due anni e le loro funzioni sono gratuite.
Art. 11
1. Alle spese occorrenti per il «Parco nazionale dello Stelvio» sara' provveduto:
a) con la somma di L. 80.000 da iscriversi, a partire dal corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
b) con i contributi dati a qualsiasi titolo da enti, associazioni o privati;
c) col provento delle pene pecuniarie e delle oblazioni.