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Costituzione del comune di Pontinia in provincia di Littoria

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' costituito, in provincia di Littoria, un nuovo Comune, denominato «Pontinia», la cui circoscrizione comprende il territorio situato entro i seguenti confini:

2. Il margine settentrionale della migliara 47 dal fiume Sisto fino all'incontro con il canale Selcetta; la sponda sinistra di questo canale fino all'incidenza con l'attuale confine tra i comuni di Priverno e di Sezze; il confine dei detti Comuni fino all'incontro con la strada comunale dei Gricilli; il margine settentrionale di questa strada fino al cavalcavia sopra la ferrovia Roma-Napoli; il limite meridionale di detta ferrovia fino all'incidenza della strada provinciale marittima; il margine occidentale di detta strada fino all'incontro con la strada vicinale di Procoio; il margine nord della strada stessa ed il suo prolungamento fino all'incidenza con l'attuale confine fra i comuni di Priverno e di Sonnino; la sponda sinistra del fiume Amaseno fino all'incidenza del prolungamento del margine meridionale della migliara 55; questa linea ed il margine meridionale della migliara 55 fino all'incontro con l'attuale confine tra i comuni di Sabaudia e di Terracina; il confine del comune di Sabaudia fino all'incontro con la migliara 47.1

Art. 2

1. Con decreto del Capo del Governo, Ministro per l'interno, sara' determinato il perimetro del capoluogo del comune di Pontinia.

2. Le aree comprese in tale perimetro, salvo quelle che col decreto anzidetto saranno riservate all'Opera nazionale combattenti, passeranno in proprieta' al Comune all'atto della costituzione del Comune medesimo.

3. Il comune di Pontinia sara' tenuto a corrispondere all'Opera nazionale combattenti, all'atto della vendita, una indennita' fissa di L. 10.000 (lire diecimila) per ettaro, oltre alla meta' della differenza che venisse eventualmente ottenuta in occasione della vendita delle aree da parte del Comune, tra L. 5 al metro quadrato e l'effettivo prezzo di cessione risultante da atto pubblico.

4. Le aree destinate a giardini pubblici, a vie o a piazze o edifici destinati a pubblici servizi di carattere comunale, passano gratuitamente in proprieta' al comune di Pontinia. Qualora sulle aree passate in proprieta' del comune di Pontinia, in forza del presente articolo, questo intendesse procedere a costruzioni edilizie con qualsiasi altra destinazione, dovra' preventivamente versare all'Opera nazionale dei combattenti l'indennita' fissa in ragione di lire una al metro quadrato sul terreno occupato dalle costruzioni medesime e loro annessi o comunque sottratto alla vendita a terzi.

5. Nel caso che entro dieci anni dall'inizio delle costruzioni edilizie predette, queste fossero cedute a terzi, sara' determinato il valore dell'area sulla base dei terreni limitrofi e il comune di Pontinia dovra' pure corrispondere la differenza di cui al 3° comma del presente articolo.

Art. 3

1. Al comune di Pontinia sono estese le disposizioni dell'articolo 4 del R. decreto-legge 4 ottobre 1934-XII, n. 1682, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1935-XIII, n. 574.

Art. 4

1. Non si fara' luogo a riparti patrimoniali e conguagli di attivita' e passivita' tra il comune di Pontinia e quelli di Priverno, Sezze e Terracina.

Art. 5

1. E' delegata al Governo del Re la facolta' di emanare norme integrative ed esecutive della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 giugno 1935 - Anno XIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.