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Norme relative ai riacquisto della capacita' militare perduta a seguito di condanna, alla riabilitazione militare, alla reintregrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacita' militare e all'istituzione di reparti militari speciali

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1 Effetti militari dell'amnistia, indulto o grazia

1. L'amnistia fa cessare l'incapacita' di appartenere alle forze armate dello Stato derivante da condanna penale, salvo il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

2. L'indulto o la grazia non fanno cessare detta incapacita', salvo che il provvedimento di concessione disponga altrimenti.

3. L'amnistia, l'indulto o la grazia non restituiscono il grado perduto per effetto di una condanna penale, salvo diversa disposizione del provvedimento di concessione.

Art. 2 Riabilitazione militare

1. Il tribunale supremo militare, su domanda del condannato riabilitato a norma della legge penale comune, puo' ordinare, con decisione non soggetta ad alcun ricorso presa in camera di consiglio, previe le conclusioni del Regio avvocato generale militare a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene accessorie militari e ad ogni altro effetto penale militare della condanna.

2. La decisione puo' essere presa altresi' a seguito di richiesta fatta d'ufficio dal Regio avvocato generale militare.

3. Sono applicabili le disposizioni degli articoli 180 e 181 del Codice penale e 598, 599 e 600 del Codice di procedura penale, sostituito il tribunale supremo militare alla Corte d'appello e il Regio avvocato generale militare al procuratore generale.

4. Agli effetti dell'applicazione della disposizione dell'articolo 180 del Codice penale, i reati punibili con pene stabilite nel Codice penale per l'esercito o nel Codice penale militare marittimo sono considerati delitti.

5. Il termine per ottenere la riabilitazione a norma del Codice penale e' ridotto alla meta' per i militari, che, per atti di valore personale compiuti dopo il commesso reato, abbiano conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valor militare.

6. I militari, che abbiano conseguito piu' di una delle promozioni o ricompense indicate nel precedente capoverso, possono ottenere la riabilitazione anche fuori dei casi e dei termini stabiliti nell'art. 179 del Codice penale.

Art. 3 Reintegrazione nel grado perduto per condanna

1. L'ufficiale, sottufficiale o graduato di truppa, riabilitato con sentenza del giudice ordinario o, se incorso in incapacita' militare, riabilitato a norma dell'articolo precedente, puo' essere reintegrato nel grado perduto a seguito della condanna, previo parere conforme emesso insindacabilmente dal Tribunale Supremo militare nei modi stabiliti nella prima parte dell'articolo precedente.

2. Il procedimento e' promosso dal procuratore generale militare del Re Imperatore a richiesta del Ministro da cui il militare dipende.

3. Alla reintegrazione del grado si provvede con decreto Reale, se trattasi di ufficiale o maresciallo, e con decreto Ministeriale, se trattasi di sergente maggiore, sergente o graduato di truppa del Regio esercito e gradi corrispondenti delle altre Forze armate.

4. Oltre alla reintegrazione nel grado puo' essere disposta, su giudizio insindacabile del Ministro da cui il militare dipende, la riammissione in servizio o il collocamento nella posizione di congedo spettante in base alle disposizioni in vigore.

5. Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione degli assegni di pensione dei quali siano eventualmente in possesso.

6. Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del predente decreto di perdita del grado, e non da' diritto a corresponsione di assegni arretrati.

Art. 4 Riacquisto di decorazioni e distinzioni onorifiche di guerra

1. Il riacquisto, a tutti gli effetti, a norma dell'articolo 12 della legge 24 marzo 1932, n. 453, delle medaglie e della croce di guerra al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, nonche' della capacita' a conseguirle e' subordinato alla riabilitazione militare ordinata a termini del precedente articolo 2.

Art. 5 Impiego di persone divenute incapaci per condanna di appartenere alle forze armate dello stato e loro assegnazione a reparti di riadattamento militare

1. Fuori dei casi indicati negli articoli 1 e 2, previo parere conforme emesso dal tribunale supremo militare nei modi stabiliti dalla prima parte dell'articolo 2, le persone, fisicamente idonee al servizio militare, che, a seguito di condanna, siano incorse nell'incapacita' di appartenere alle forze armate dello Stato, e per le quali non sia ancora cessato, per ragioni di eta', ogni obbligo di servizio militare, sono messe a disposizione del Ministro per la guerra per essere impiegate, dopo che la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e sia stata revocata l'eventuale misura detentiva di sicurezza, e sempre che sia ritenuto conveniente, in lavori speciali, sotto la potesta' dell'amministrazione militare, per un periodo di tempo uguale a quello della ferma di leva, che avrebbero dovuto compiere se non fossero incorse nella incapacita'.

2. A tal fine il Ministro per la guerra ha facolta' di istituire uno o piu' reparti di riadattamento militare alle dipendenze del comando degli stabilimenti militari di pena, per assegnarvi i condannati suindicati.

3. Detti condannati, durante l'assegnazione ai reparti suindicati, sono considerati come assimilati ai militari per gli effetti dell'applicazione della legge penale militare e dell'assoggettamento alla giurisdizione militare, con vincolo di subordinazione gerarchica anche verso i militari non rivestiti di grado che appartengono al personale direttivo, di governo, di custodia o di vigilanza del comando militare, presso il quale il reparto e' istituito.

4. Del provvedimento di assegnazione ai reparti di riadattamento militare di persone comunque soggette a misure di sicurezza non detentive, e del provvedimento con cui cessa tale assegnazione, il comandante del reparto stesso da' immediata comunicazione al competente giudice di sorveglianza.

Art. 6 Scopo ed effetti dell'assegnazione ai reparti di riadattamento militare

1. L'assegnazione ai reparti di riadattamento militare delle persone indicate nell'articolo precedente ha lo scopo di ottenere, mediante il lavoro cui potranno essere adibite e mediante l'educazione ed istruzione militare che saranno ad esse impartite, il loro riadattamento alla vita sociale in genere, e militare in ispecie, e di favorirne la riabilitazione.

2. Per coloro che, durante l'assegnazione ai reparti di riadattamento militare, hanno dato, a giudizio del comandante da cui il reparto dipende, prove effettive e costanti di buona condotta, il tempo ivi trascorso e' detratto dal periodo minimo di durata della eventuale misura non detentiva di sicurezza.

Art. 9 Cartella biografica

1. Per ogni detenuto negli stabilimenti militari di pena, per ogni persona assegnata ai reparti di riadattamento militare e ai reparti militari speciali istituiti con la presente legge, e' compilata dal comandante del corpo o del reparto, da cui le persone suindicate dipendono, una cartella biografica secondo il modello approvato dal ministero della guerra.

2. Copia della cartella e' rimessa alle autorita' che ne facciano richiesta.

Art. 10 Disposizione finale

1. Il Governo del Re, su proposta del Ministro per la guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie, per la grazia e giustizia e per le finanze, emanera' le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 11 Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano a coloro che hanno finito di scontare, da oltre un biennio prima della pubblicazione della presente legge, la condanna, per effetto della quale sono incorsi nella incapacita' militare.