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Approvazione delle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935: 1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa; 2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale; 3° Convenzione per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data alle seguenti Convenzioni stipulate in Ginevra, fra l'Italia ed altri Stati, il 20 febbraio 1935: 1° Convenzione per la lotta contro le malattie epidemiche degli animali, con Dichiarazione annessa; 2° Convenzione per il transito degli animali, delle carni e degli altri prodotti di origine animale; 3° Convenzione i per l'esportazione e l'importazione di prodotti di origine animale diversi dalle carni, dai preparati di carne, dai prodotti animali freschi, dal latte e dai derivati del latte.

Art. 2

1. La presente legge entrera' in vigore per ciascuna delle tre Convenzioni nei modi e termini e alle condizioni rispettivamente stabiliti agli articoli 13 e seguenti della prima; 20 e seguenti della seconda e 13 e seguenti della terza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 gennaio 1936 - Anno XIV
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel - Rossoni - Benni.
Visto, il Guardasigilli: Solmi.