Ricostituzione di sette Comuni in provincia di Campobasso
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Sono ricostituiti in provincia di Campobasso, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti Comuni:
2. Macchia d'Isernia, Miranda, Pesche e Pettoranello del Molise, aggregati con R. decreto 21 giugno 1928-VI, n. 1599, al comune di Isernia;
3. Conca Casale, Pozzilli e Sesto Campano, aggregati con R. decreto 26 agosto 1927-V, n. 1749, al comune di Venafro.
Art. 2
1. Il prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.
Art. 3
1. Gli organici del personale dei Comuni ricostituiti saranno stabiliti, sentita la Giunta provinciale amministrativa, dal prefetto.
2. A coprire i posti di organico sara', per quanto possibile, assunto per chiamata personale in servizio presso i comuni di Isernia e di Venafro. In caso di contestazioni decidera' il prefetto, contro il cui provvedimento e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 gennaio 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI.