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Ricostituzione di sedici Comuni in provincia di Cosenza

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Sono ricostituiti in provincia di Cosenza, nei limiti delle circoscrizioni preesistenti, i seguenti Comuni:

2. Marzi e Santo Stefano di Rogliano, aggregati con R. decreto 15 gennaio 1928-VI, n. 87, al comune di Rogliano;

3. Carpanzano e Pedivigliano, aggregati con R. decreto 19 gennaio 1928-VI, n. 106, al comune di Scigliano;

4. San Benedetto Ullano e San Vincenzo La Costa, aggregati con R. decreto 22 marzo 1928-VI, n. 814, al comune di Montalto Uffungo;

5. San Pietro in Amantea, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928 VI, n. 864, al comune di Amantea;

6. Longobardi, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 870 al comune di Fiumefreddo Bruzio;

7. Spezzano Piccolo, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 872, al comune di Spezzano della Sila;

8. Serra d'Aiello, aggregato con R. decreto 9 aprile 1928-VI, n. 873, al comune di Aiello Calabro;

9. Altilia e Belsito, aggregati con R. decreto 15 aprile 1928-VI, n. 886 al comune di Malito;

10. Crosia, aggregato con R. decreto 26 aprile 1928-VI numero 1087, al comune di Calopezzati;

11. Cervicati, aggregato con R. decreto 31 marzo 1928-VI, n. 1506 al comune di San Marco Argentano;

12. Tortora, riunito col comune di Aieta, in forza del R. decreto 29 marzo 1928-VI, n. 813, nell'unico comune di Praia a Mare.

13. E' inoltre ricostituito il comune di Aieta, dalla cui preesistente circoscrizione resta pero' esclusa la frazione Praia a Mare, che viene eretta in Comune distinto. Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sara' determinato il confine fra i due Comuni.

Art. 2

1. Gli organici del personale per i Comuni ricostituiti saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

2. A coprire i posti d'organico sara', per quanto possibile, assunto, per chiamata, personale in servizio presso i Comuni dai quali vengono staccati quelli ricostituiti.

3. In caso di contestazione decidera' il prefetto, contro il cui provvedimento e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno.

Art. 3

1. Il prefetto, intesa la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni ricostituiti con la presente legge e quelli cui erano precedentemente aggregati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 10 giugno 1937 - Anno XV
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: SOLMI