Costituzione di una Azienda autonoma per la Villa nazionale di Stra
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 3
1. Il commissario straordinario, nell'amministrazione della Villa, dovra' conseguire i seguenti scopi:
1) assicurare la manutenzione ordinaria della Villa, monumento nazionale, con i doveri inerenti, conservandone rigorosamente le dotazioni e le caratteristiche che ne fanno una mirabile opera d'arte;
2) mantenere in special modo al parco tutta la desiderata floridezza rinnovandone, secondo le necessita', gli impianti in sostituzione dei settecenteschi che vengono a deperire, con facolta' di concedere in esso il terreno coltivabile e le serre per allevamento e di permettere il commercio di piante ornamentali e da fiori e di fiori recisi in ricambio di prestazioni di opere e di speciali contribuzioni;
3) sviluppare tutte quelle altre iniziative che, in armonia alla manutenzione della Villa, possano meglio farla conoscere agli italiani e agli stranieri e ricondurla all'antico splendore.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 9
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Art. 10
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Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 23 giugno 1938 - Anno XVI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Bottai - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi.