Nuove norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso del pesce
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. I Comuni litoranei nei quali la quantita' annualmente sbarcata dei prodotti pescherecci superi in media le tonnellate 200 ed i Comuni nei quali il consumo annuo di tale prodotto superi in media le tonnellate 50 hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.
2. Il prefetto puo' disporre deroghe all'obbligo di cui sopra relativamente ai Comuni situati presso importanti centri di consumo nei quali sia stato istituito il mercato all'ingrosso del pesce.
3. Il giudizio sull'idoneita' delle opere di cui sopra spetta al Ministro per l'interno, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica, qualora il relativo importo superi i 300 milioni, e negli altri casi al prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanita'.
Art. 2
1. La vendita all'ingrosso dei prodotti della pesca, secondo le presenti norme, fatta eccezione, ove occorra, di quanto concerne la costruzione degli impianti e la istituzione dei servizi di cassa, puo' essere organizzata anche nei centri litoranei rispetto ai quali non ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 1. In tali centri l'iniziativa di disciplinare le vendite all'ingrosso puo' essere presa, oltreche' dai Comuni, anche dalle locali Organizzazioni dei produttori, in base ad accordi con l'Autorita' comunale.
Art. 3
1. Nei Comuni dove e' organizzato il mercato all'ingrosso del pesce debbono essere venduti nel mercato stesso i prodotti della pesca destinati al commercio ed al consumo locale, provenienti sia dalla pesca locale che da altri centri, salvo quanto disposto nel comma seguente. Sono soggetti soltanto al controllo della Direzione del mercato per gli accertamenti statistici e sanitari i prodotti della pesca destinati ad altri centri, quelli venduti alle ditte conserviere, quelli venduti con contratti di carattere continuativo e quelli direttamente venduti al dettaglio da parte dei produttori entro i limiti e con le modalita' stabilite dai singoli regolamenti di mercato.
2. Il prefetto puo' disporre, sentita la speciale Commissione di cui all'art. 15, deroghe circa l'obbligo della vendita, nel mercato per particolari specie di prodotti ittici.
Art. 4
1. Ogni mercato all'ingrosso del pesce e' disciplinato da un regolamento deliberato dal Consiglio comunale, udita la Commissione di cui all'art. 1 della legge 20 giugno 1935, n. 1279, e, previo parere della Commissione di cui all'art. 15, sottoposto alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale puo' suggerire al Comune le modifiche e le aggiunte idonee a garantire unicita' di criteri nella disciplina dei mercati dei diversi Comuni della provincia.
2. Il Ministro per la marina mercantile puo', con suo decreto, emanare nella suddetta materia, in qualunque momento, direttive di carattere generale, obbligatorie a sensi dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150.
Art. 5
1. Alla disciplina del mercato presiede un direttore nominato dal Comune. Il direttore del mercato ha, altresi', facolta' di controllo circa la provvigione e le spese che i mandatari pongono a carico dei proprietari della merce. Fra i servizi generali, che debbono essere organizzati dal mercato, s'intendono compresi quello di polizia, quello statistico, quello sanitario e il servizio delle informazioni.
2. Le Direzioni dei mercati stabiliranno un reciproco scambio di notizie sulle qualita' e sui prezzi delle merci. Dei risultati delle vendite e' redatto apposito bollettino da affiggere al pubblico.
Art. 6
1. Le vendite sono eseguite per lotti di specie omogenee col metodo dell'asta pubblica e partitamente per le merci dei singoli interessati.
2. Sono ammessi alle operazioni di vendita:
a) i produttori;
b) i commercianti in prodotti della pesca;
c) i mandatari dei produttori e dei commercianti.
3. Sono ammessi agli acquisti i commercianti in prodotti della pesca.
I regolamenti dei singoli mercati potranno, peraltro, consentire che gli acquisti siano fatti anche da esercenti alberghi, da enti e da istituti.
4. Prima della chiusura definitiva dell'asta, il proprietario della merce od il mandatario ha facolta' di ritirare la merce, indicando se intenda presentare la merce stessa ad asta successiva, oppure avviarla ad altro centro. La Direzione del mercato ha facolta' di richiedere che la qualita' di produttore sia accertata con certificato della Autorita' marittima, per pesca in acque marine e dell'Autorita' prefettizia, per la pesca nelle acque dolci e quella di commerciante con certificato del rispettivo Consiglio provinciale delle corporazioni.
Art. 7
1. Coloro che intendono servirsi dell'opera di mandatari sono tenuti a darne notizia alla Direzione del mercato, depositando il relativo mandato. A tali fini e' sufficiente la presentazione di una lettera dell'interessato con firma autenticata dal podesta', oppure di una lettera degli enti economici dei produttori. Le persone che hanno ricevuto il mandato conseguono, ove nulla osti, l'autorizzazione da parte del Comune ad esercitare la loro attivita' nel mercato.
L'Autorita' comunale - udita la speciale Commissione del mercato - ha facolta' di stabilire speciali requisiti per l'esercizio delle funzioni di mandatario, di determinare il limite massimo della provvigione spettante al medesimo e di fissare, ove necessario, il numero dei mandatari.
2. I mandatari curano la presentazione delle merci e l'esecuzione delle vendite in nome e per conto di chi affida ad essi le merci stesse.
Art. 8
1. Il Comune e' tenuto ad istituire il servizio di asta per mezzo di propri dipendenti (astatori), ai quali spetta in ogni caso assistere alle vendite da chiunque eseguite, accertarne i risultati ed annotarli sui fogli d'asta. L'esecuzione dell'asta e' di regola affidata a tali dipendenti del Comune: e', peraltro, consentito che l'asta, sia eseguita dai produttori, o dai commercianti, o dai mandatari.
2. I fogli d'asta sono intestati a nome del produttore o del commerciante proprietario della merce e recano, ricorrendone il caso, l'indicazione del mandatario. Il compenso da corrispondersi agli astatori puo' essere costituito, per una parte, da una quota del diritto di asta di cui all'art. 10.
Art. 9
1. I prodotti della pesca destinati ai commercianti od ai mandatari per la vendita nel Comune debbono, in ogni caso, essere indirizzati al mercato ed ivi direttamente immessi. E' consentito indirizzare i prodotti della pesca alla Direzione del mercato all'ingrosso del pesce senza designare l'incaricato della vendita. Tali prodotti sono dalla Direzione del mercato venduti per mezzo dell'opera degli astatori.
Art. 10
1. Per sopperire alle spese dei servizi di mercato puo' essere imposto il pagamento di un diritto di mercato non superiore all'1,25 per cento e di un diritto di asta non superiore all'1,25 per cento sull'importo delle vendite. Relativamente alle merci per le quali la Direzione del mercato esercita soltanto controlli statistici e sanitari ai sensi dell'art. 3 puo' essere imposto soltanto il pagamento di un diritto in misura non superiore a L. 0,50 il quintale. Da quest'ultimo diritto sono esentate le merci vendute alle ditte conserviere con contratti di carattere continuativo.
Art. 11
1. Il diritto di mercato puo' essere elevato dell'uno per cento a favore dei Comuni che debbano provvedere alla costruzione ed alla trasformazione dell'edificio e degli impianti del mercato, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese stesse, secondo un piano di ammortamento da sottoporsi al parere della Commissione consultiva del mercato e da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa.