Aggiornamenti alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei sottufficiali del Regio esercito
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali del ruolo territoriale riconosciuti non piu' idonei, per incapacita', a coprire la carica alla quale sono addetti, oppure che ne siano giudicati non piu' meritevoli, dovranno essere proposti al Ministero della guerra per il collocamento a riposo o per la dispensa dal servizio a seconda che abbiano raggiunto o meno i venti anni di servizio effettivamente prestato.
Art. 2
1. All'art. 9 del R. decreto-legge 26 luglio 1929-VII, n. 1413 (convertito in legge con la legge 23 dicembre 1929-VIII, numero 2294), e' aggiunto il seguente comma:
« Ad essi e' precluso il ritorno nel ruolo del servizio effettivo.
E' fatta eccezione per i marescialli capi che, essendo stati dichiarati idonei all'avanzamento nel ruolo generale e venendo a conseguire diritto alla promozione nel ruolo stesso prima della scadenza del venticinquesimo anno di servizio, possono, a domanda, esseri restituiti al ruolo di provenienza».
Art. 3
1. Ai militari del Regio esercito, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, che ottengano l'ammissione nel Corpo della polizia coloniale, viene corrisposta l'aliquota del premio di ferma o di rafferma dalla quale sono prosciolti, in proporzione al periodo della ferma o rafferma stessa compiuto fino all'atto del proscioglimento.
Art. 4
1. Sono abrogati gli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 giugno 1936, n. 1225.
Art. 5
1. La presente legge entrera' in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 giugno 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Reval
Visto, il Guardasigilli: Solmi