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Disciplina degli affittacamere

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobigliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi un'azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere.

2. Sono qualificati altresi' affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobigliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti.1

Art. 2

1. Gli affittacamere possono fornire alle persone alloggiate anche i pasti esclusa pero' la somministrazione di bevande superalcooliche.

Art. 3

1. Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai sette giorni, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici od orchestrali, ed altri partecipanti allo spettacolo.

2. Deroghe eventuali giustificate da deficienze locali di esercizi alberghieri, potranno essere consentite in ogni singola Provincia dal prefetto, il quale ne dara' comunicazione all'Ente provinciale per il turismo.

Art. 4

1. Il pagamento dell'alloggio e quello eventuale dei pasti e' effettuato, salvo patto contrario, in via anticipata quindicinale o per l'intero periodo nel caso l'affitto sia concordato per meno di quindici giorni.

2. La risoluzione dell'impegno di alloggio dev'essere comunicata all'altra parte almeno sette giorni prima della sua scadenza; ed il giorno precedente nel caso delle eccezioni e deroghe di cui al precedente art. 3.

3. In nessun caso le persone alloggiate hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per l'alloggio, mentre hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per il vitto, qualora questo non sia consumato per l'intera giornata e ne sia stato dato avviso almeno il giorno precedente.

Art. 6

1. Sono assegnati alla prima categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobigliate ed arredate signorilmente, dotate ove necessario di riscaldamento a termosifone o elettrico, di illuminazione e campanelli elettrici, servite da bagno e gabinetto completo con pareti maiolicate.

2. Sono assegnati alla seconda categoria gli affittacamere i quali affittino camere ammobigliate ed arredate decorosamente, dotate ove necessario di mezzo di riscaldamento, servite da bagno e da gabinetto completo con pareti rivestite di materiale lavabile.

3. Sono assegnati alla terza categoria gli altri affittacamere i quali affittino camere ammobigliate e arredate decorosamente.

4. Qualora siano forniti anche i pasti, la sala da pranzo ed il servizio dovranno rispondere alle esigenze delle singole categorie.

Art. 7

1. Gli Enti provinciali per il turismo procedono alla classifica degli affittacamere delle rispettive Provincie, in base alle denuncie fatte dagli interessati su moduli forniti dall'Ente provinciale.

2. La classifica ha valore ad ogni effetto fino a quando per mutate circostanze di fatto, a richiesta dell'interessato o d'ufficio, l'Ente provinciale per il turismo non ritenga di modificarla.

3. E' in facolta' dell'Ente provinciale per il turismo procedere alla revisione della classifica, in occasione della denuncia dei prezzi di cui al successivo art. 10.

Art. 8

1. Gli Enti provinciali daranno comunicazione della classifica agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. Contro la classificazione conseguita o il diniego di classificazione da parte degli Enti provinciali, e' ammesso ricorso al Ministro per la cultura popolare entro trenta giorni dalla data della ricevuta di cui al comma precedente.

3. Il Ministro per la cultura popolare decide, sentito l'Ente provinciale interessato, con provvedimento definitivo.

Art. 9

1. Trascorso il termine di cui all'articolo precedente, gli Enti provinciali provvedono alla formazione degli elenchi degli affittacamere della Provincia, i quali hanno accettata la classifica, e li trasmettono alla competente autorita' di pubblica sicurezza perche' provveda alla annotazione di cui al precedente art. 5, comma secondo.

Art. 10

1. Gli affittacamere entro il mese di settembre di ciascun anno devono denunciare all'Ente provinciale per il turismo i prezzi delle singole camere ed appartamenti, nonche' quello eventuale per somministrazione del vitto, che intendono praticare per l'anno fascista successivo.

2. I prezzi denunciati sono considerati come massimi e non possono essere aumentati per nessun motivo.

3. E' in facolta' dell'Ente provinciale per il turismo, sentito il competente Sindacato provinciale fascista alberghi e turismo, apportare riduzioni ai prezzi denunciati, subordinando la concessione della classifica alla accettazione da parte degli interessati, dei prezzi ridotti.

Art. 11

1. La vigilanza sull'osservanza, delle disposizioni della presente legge e' esercitata dai Prefetti, a mezzo della autorita' di pubblica sicurezza, e dai gunzionai degli Enti provinciali per il turismo.

2. Le infrazioni alle norme della presente legge sono accertate da ufficiali ed agenti della forza pubblica, nonche' dai funzionari indicati nel comma precedente nell'esercizio della vigilanza ad essi affidata ed a cio' espressamente delegati.