Riassunzione dei ricorsi prodotti ai sensi dell'art. 90 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, alla Corte dei conti dal Monte di pegni di Roma, da ritenersi abbandonati ai sensi degli articoli 75 e 90 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9