Conversione In legge, con modificazioni, del R. decreto legge 4 aprile 1939 - XVII n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. unico
1. E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 aprile 1939-XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni:
2. Nell'art. 3, dopo le parole: «la quantita' dei prodotti», sono aggiunte le altre: «e dei mezzi di produzione».
3. Nell'art. 6, alle parole: «salvo il diritto della rivalsa», sono sostituite le seguenti: «con diritto di rivalsa».
4. Nell'art. 13, il comma terzo e' sostituito dal seguente:
«Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non puo' effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente».
5. Nell'art. 21, il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonche' quelle del presente decreto e dell'art. 5, 2° comma, del R. decreto-legge 27 marzo 1939-XVII, n. 571, l'art. 39 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, e' sostituito dal seguente»:
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 29 giugno 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi