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Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. E' istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale l'Istituto Centrale del Restauro, allo scopo:

  1. a) di eseguire e controllare il restauro delle opere di antichita' e d'arte e di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionarne ed unificare i metodi;

  2. b) di studiare i mezzi tecnici per la migliore consolazione del patrimonio storico-artistico nazionale;

  3. c) di esprimere pareri per qualunque lavoro di restauro e conservazione di opere di antichita' e d'arte;

  4. d) d'impartire l'insegnamento del restauro.

Art. 2

1. L'Istituto esplica la sua attivita', in materia di restauro, anche per opere di proprieta' non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale.

2. Nulla e' innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici ai termini del Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.