Creazione del Regio Istituto Centrale del Restauro presso il Ministero dell'educazione nazionale
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. E' istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale l'Istituto Centrale del Restauro, allo scopo:
a) di eseguire e controllare il restauro delle opere di antichita' e d'arte e di svolgere ricerche scientifiche dirette a perfezionarne ed unificare i metodi;
b) di studiare i mezzi tecnici per la migliore consolazione del patrimonio storico-artistico nazionale;
c) di esprimere pareri per qualunque lavoro di restauro e conservazione di opere di antichita' e d'arte;
d) d'impartire l'insegnamento del restauro.
Art. 2
1. L'Istituto esplica la sua attivita', in materia di restauro, anche per opere di proprieta' non dello Stato e dietro incarico del Ministero dell'educazione nazionale.
2. Nulla e' innovato per quanto riguarda la competenza del Ministero dei lavori pubblici ai termini del Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 5
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CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 8
IL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9