Ordinamento della Ragioneria generale dello Stato
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38
Art. 3
1. All'ispettorato generale di finanza e' affidato il compito di verificare:
1°) che l'effettuazione delle spese proceda in conformita' delle rispettive leggi e norme di attuazione e nel modo piu' proficuo ai fini dello Stato;
2°) che le gestioni dei consegnatari di fondi e beni dello Stato siano regolarmente condotte;
3°) che, in genere, abbiano regolare funzionamento i servizi che interessano in qualsiasi modo, diretto o indiretto, la finanza dello Stato.
2. A tali effetti l'ispettorato generale di finanza provvede in conformita' alle disposizioni di volta in volta impartite dal Ministro delle finanze al ragioniere generale dello Stato.
3. Le amministrazioni e i servizi competenti sono tenuti a comunicare all'ispettore incaricato tutti gli atti e documenti che esso ritenga necessari per i suoi accertamenti.
4. L'ispettorato generale predetto, secondo le disposizioni del ragioniere generale dello Stato, provvede inoltre:
1°) ad assicurare, con opportune verifiche, la uniforme e regolare tenuta delle scritture contabili, nonche' la puntuale resa dei conti;
2°) a compiere le ispezioni amministrative e contabili previste da particolari ordinamenti;
3°) a curare l'esatta ed uniforme interpretazione ed applicazione delle disposizioni della contabilita' generale dello Stato;
4°) ad accertare il regolare adempimento delle funzioni sindacali e di revisione presso enti, istituti o societa', da parte dei designati dal Ministro delle finanze, e a riassumerne e coordinarne i risultati.
5. Il ragioniere generale dello Stato sottopone al Ministro delle finanze le proposte per le designazioni alle funzioni sindacali e di revisione predette.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38
Art. 7
1. L'ispettorato generale di finanza sulla base degli accertamenti compiuti e' tenuto a suggerire i provvedimenti dai quali possa derivare economia nella gestione del bilancio,
Art. 8
1. Per ogni esercizio finanziario l'ispettorato generale di finanza presenta al ragioniere generale dello Stato una relazione sul lavoro compiuto.
2. La relazione e' comunicata dal ragioniere generale dello Stato, con le proprie eventuali osservazioni, al Ministro delle finanze.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38
Art. 10
IL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 20 FEBBRAIO 1998, N. 38