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Modificazione delle norme per l'assunzione da parte dell'Avvocatura dello Stato della rappresentanza e difesa di Amministrazioni non statali

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. All'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611, e' aggiunto il seguente comma:
«Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze».

Art. 2

1. Con decreto, da emanarsi di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno indicate le Amministrazioni od Enti rispetto ai quali sono tenute ferme le autorizzazioni gia' concesse, anche se anteriormente alla entrata in vigore del testo unico approvato con R. decreto 30 ottobre 1933-XII, n. 1611.

2. Si intendono revocate le autorizzazioni gia' concesse, rispetto alle Amministrazioni, od Enti non compresi nel menzionato decreto.

3. Per gli affari in corso la revoca ha effetto a decorrere dal 180° giorno dalla pubblicazione del decreto previsto nel primo comma del presente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 novembre 1939-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI