Ordinamento dell'Istituto di previdenza e mutualita' fra i cancellieri e segretari giudiziari
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. L'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e segretari giudiziari, a cui venne conferita la personalita' giuridica con la legge 17 marzo 1927, n. 361, modificata con la legge 20 giugno 1929, n.1045, e' posto sotto l'alta vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, il quale puo' adottare i provvedimenti che riterra' opportuni allo scopo di assicurarne il regolare funzionamento.
Art. 2
1. Sono di diritto soci ordinari dell'Istituto coloro che abbiano conseguito o conseguano la nomina a cancelliere o segretario giudiziario.
2. La qualita' di socio ordinario dell'Istituto, con gli obblighi ed i vantaggi ad essa inerenti, dura fino a che il funzionario e' in attivita' di servizio. Essa si conserva anche in caso di collocamento in aspettativa per motivi di salute.
Art. 3
1. Fermo l'obbligo del contributo di cui all'art. 8 della presente legge, ogni socio ordinario che versa a favore dell'Istituto, in contanti o in titoli di rendita emessi o garantiti dallo Stato, la somma di lire 300, che deve essere destinata in aumento del patrimonio indisponibile dell'Istituto stesso, e' iscritto nell'albo dei soci permanenti.
2. Il socio permanente, al quale viene rilasciato speciale diploma, acquista, all'atto del compiuto versamento, il diritto all'assistenza per se' e per la famiglia, anche dopo il collocamento a riposo. Tale beneficio viene meno pero' quando il socio cessa di far parte, per qualunque motivo, del ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.
Art. 4
1. I soci, le persone singole, gli enti o sodalizi, che con opere speciali o con fondazioni od elargizioni cospicue, abbiano acquistato titolo di particolare benemerenza verso l'Istituto, possono essere nominati, con deliberazione del Consiglio centrale, soci benemeriti dell'Istituto stesso.
2. Tale qualita' ha carattere perpetuo; e' attestata da speciale diploma e dalla iscrizione del nome in apposito albo, ed importa, per chi eserciti o abbia esercitato le funzioni di cancelliere o segretario giudiziario, l'acquisto dalla qualita' di socio permanente.
Art. 5
1. L'Istituto provvede, secondo le disponibilita' delle sue rendite:
1° all'educazione ed all'istruzione degli orfani minorenni di ambo i sessi dei cancellieri e segretari giudiziari, che del soccorso dell'Istituto stesso abbiano bisogno, mediante il conferimento di borse di studio o con l'ammissione degli orfani medesimi in convitti nazionali;
2° ai bisogni urgenti dei cancellieri e segretari giudiziari, determinati da infermita' o da sventure familiari;
3° alla concessione di un premio da assegnarsi, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, ai soci permanenti dell'Istituto che, all'atto del loro collocamento a riposo, abbiano diritto a pensione vitalizia, e, in caso di morte in servizio di essi, alle loro famiglie, regolarmente costituite ai sensi dell'art. 6;
4° ad ogni altro fine di previdenza, mutualita' ed assistenza in genere a vantaggio dei soci e delle loro famiglie, in proporzione dei fondi disponibili in bilancio, dopo provveduto agli scopi preindicati e secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.
2. Ai vantaggi indicati nei numeri 2 e 4 del presente articolo sono ammessi anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, iscritti quali soci permanenti dell'Istituto, e, dopo la loro morte, i componenti le loro famiglie.
Art. 6
1. Ai fini del precedente articolo, la famiglia del socio si considera Costituita;
a) dalla moglie, contro la quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione per sua colpa;
b) dai figli minorenni;
c) dai figli maggiorenni, dalle figlie e sorelle nubili o dai genitori, purche' inabili al lavoro e con lui conviventi ed a carico.
Art. 7
1. Il patrimonio dell'Istituto e' costituito:
1° dal capitale iniziale di lire 43.000, elargite dal Comitato nazionale rifiuti di archivio pro «Croce Rossa Italiana» e gia' convertite in cartelle del debito pubblico per la somma nominale di lire 50.000 e dalle successive destinazioni di somme, che annualmente, in sede di chiusura del bilancio consuntivo, vengono deliberate in aumento del capitale intangibile, costituente parte del patrimonio stesso;
2° dalle offerte volontarie effettuate dai soci, nonche' lasciti, donazioni ed altre offerte, che pervengano all'Istituto senza una diversa specifica destinazione;
3° dai beni mobili ed immobili costituenti proprieta' dell'Istituto, per lasciti, donazioni ed acquisti deliberati ed approvati dal Consiglio centrale.
Art. 8
1. Le entrate dell'Istituto sono costituite:
1° dalle rendite del patrimonio di cui all'art. 7;
2° dalle offerte, lasciti e donazioni fatte dai soci o da altre persone od enti a favore dell'Istituto e destinate ad erogazioni per fini determinati;
3° da una ritenuta straordinaria mensile in misura dell'uno per cento sullo stipendio, sulla indennita' di servizio attivo e sull'aggiunta di famiglia, percepiti al netto dai cancellieri e segretari giudiziari.
Art. 9
1. L'obbligo della ritenuta, di cui al n. 3 dell'articolo precedente, decorre dal mese successivo a quello in cui e' avvenuta la nomina con stipendio a cancelliere o segretario. La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di questa. Essa termina all'atto della cessazione del servizio attivo del funzionario.
Art. 10
1. I ruoli, le note modello e le note nominative per il pagamento degli stipendi dei cancellieri o segretari giudiziari, nonche' i mandati diretti emessi dal Ministero di grazia e giustizia, saranno compilati al netto della ritenuta straordinaria mensile stabilita nell'art. 8, n. 3.
2. La Ragioneria centrale presso lo stesso Ministero di grazia e giustizia, all'inizio di ciascun semestre, provvedera' al versamento anticipato dei nove decimi della somma che verra' presumibilmente trattenuta durante l'intero semestre, in base al numero dei funzionari in servizio al principio del semestre. Il versamento sara' effettuato con mandato da estinguersi mediante accreditamento al conto corrente aperto all'Istituto, presso la Banca d'Italia, sede di Roma.
3. Al termine di ciascun semestre verra' accertata la somma effettivamente dovuta all'Istituto in base alla media del numero dei funzionari in servizio al principio, alla meta' ed al termine del semestre stesso, e sara' versata la differenza in piu' dovuta in confronto della somma anticipata al principio del semestre.
Art. 11
1. L'Istituto, che ha sede in Roma, e' amministrato da un Consiglio centrale composto di undici cancellieri segretari giudiziari, dei quali sei di grado non inferiore all'ottavo.
2. Possono far parte del Consiglio centrale anche i cancellieri e segretari giudiziari collocati a riposo, purche' soci permanenti dell'Istituto.
3. Esercitano le funzioni di revisori dei conti tre cancellieri o segretari giudiziari di grado non inferiore all'ottavo.
4. I componenti del Consiglio centrale ed i revisori dei conti devono essere residenti in Roma e durano in carica tre anni, allo scadere dei quali possono essere riconfermati.