Ricostituzione del comune di Sanfre', in provincia di Cuneo
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il comune di Sanfre', unito col R. decreto 6 maggio 1928, n. 1171, al comune di Bra, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
2. Il prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Bra e di Sanfre'.
Art. 2
1. Le piante organiche del personale, dei comuni di Bra e di Sanfre' saranno stabilite dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli gia' stabiliti dalle piante organiche dei comuni di Bra e di Pocapaglia o da quella del comune di Sanfre' all'entrata in vigore del R. decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1171.
2. Il personale attualmente in servizio presso il comune di Bra non potra' essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 aprile 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI